Riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici richiede domanda espressa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 487 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riscatto del periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, ai fini del trattamento di quiescenza, presuppone una chiara ed espressa manifestazione di volontà del dipendente, trattandosi di onere contributivo che incide in modo rilevante sulla posizione assicurativa. Tale volontà non può essere desunta per implicito dalla documentazione allegata né dall’istanza contestualmente presentata ad altro ente per il solo trattamento di fine servizio, poiché i due istituti hanno finalità e basi di calcolo diverse. In assenza di indicazione dei periodi universitari e dell’espressa richiesta di riscatto, l’Amministrazione è legittimata a escludere il computo di tali anni e il ricorso va respinto.

Il Fatto

Una docente di scuola secondaria di secondo grado, in servizio presso un istituto di Caserta, ha chiesto il riconoscimento del diritto al riscatto degli anni di laurea ai fini del trattamento di quiescenza. L’Amministrazione scolastica, con provvedimento del 7 marzo 2023, aveva escluso il riscatto dei periodi di studio universitari. La ricorrente ha impugnato quel provvedimento davanti alla Sezione Giurisdizionale per la Campania, deducendo che la volontà di riscattare gli anni universitari era desumibile dalla domanda presentata nel 1990 e dalla documentazione allegata. Ha sostenuto, in particolare, che l’istanza, pur priva di tutti i requisiti formali, manifestasse comunque la volontà di ottenere la valutazione dei periodi di studio.

Il giudizio è giunto alla decisione dopo due rinvii, disposti per incompletezza delle notifiche e per consentire il rispetto dei termini processuali. L’Amministrazione, non costituita in giudizio, ha trasmesso una relazione difensiva con la documentazione di riferimento.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha ricostruito la vicenda muovendo dalla formulazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973, richiamato dalla stessa ricorrente, che riconosce al dipendente civile la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, il periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, verso corresponsione di un contributo parametrato allo stipendio. Da tale disposizione il Collegio ha tratto il carattere essenzialmente oneroso dell’istituto.

La Corte ha quindi verificato il contenuto effettivo della domanda di riscatto presentata nel 1990 ai fini del trattamento di quiescenza. In essa, secondo la relazione dell’Amministrazione richiamata dal giudice, non figurava alcuna volontà di riscattare i periodi universitari, né alcun riferimento agli stessi: erano allegati soltanto l’estratto di nascita e il modello INPS, ma non il certificato di laurea. La volontà di riscattare i quattro anni universitari compariva invece in una distinta domanda, inoltrata in pari data all’ENPAS e finalizzata al solo trattamento di fine servizio.

Il passaggio decisivo riguarda la distinzione tra i due istituti e i due enti destinatari delle istanze. Il giudice ha osservato che le domande erano correttamente indirizzate a soggetti diversi: quella per l’indennità di buonuscita all’ENPAS, competente ai soli fini del TFS; quella per il trattamento pensionistico al Provveditorato agli Studi, ufficio pensioni e riscatti. Se la docente avesse inteso riscattare gli anni di corso legale di laurea anche ai fini pensionistici, avrebbe dovuto farvi chiaro ed espresso riferimento nella domanda indirizzata all’ufficio competente, chiedendo la quantificazione del relativo onere.

Il Collegio ha richiamato la Sez. Giur. Lombardia n. 121/2022, secondo cui il trattamento di fine servizio può essere calcolato su un’anzianità differente rispetto al periodo utile a pensione, trattandosi di istituti diversi con diverse finalità: la scelta di riscattare la durata del corso di laurea ai soli fini del TFS, oppure anche ai fini del diritto a pensione, spetta all’interessato e va valutata al momento della domanda, anche in relazione al maggiore onere economico del riscatto ad entrambi i fini.

Su queste basi il ricorso è stato respinto. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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