Adeguamenti retributivi D.P.R. 39/2018 rilevanti solo per i periodi di effettivo servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 197 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il d.P.r. n. 39/2018 ridetermina il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e spiega efficacia retroattiva nei confronti di tutto il personale in servizio nel periodo di riferimento, anche se non più in organico alla data di sottoscrizione. L’applicazione retroattiva non autorizza però a estendere gli incrementi tabellari ai periodi in cui il rapporto di lavoro era già cessato. Il trattamento retributivo e quello pensionistico vanno ricostruiti limitando gli adeguamenti alle annualità di effettivo servizio. Ne deriva che il parametro di qualifica introdotto solo dall’1.10.2017 non è invocabile da chi era fuoriuscito prima di tale data.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio nel corpo della Polizia di Stato dal 1.02.1978 al 31.07.2017, da ultimo con la qualifica conseguita dall’1.01.2017, ha chiesto la riliquidazione della pensione applicando i parametri del d.P.R. 15.03.2018 n. 39. Lamenta che la Prefettura, nel ridefinire la retribuzione, abbia utilizzato il parametro 139 con il relativo importo in luogo del parametro 143,50, corrispondente alla qualifica rivendicata.

Deduce inoltre l’omessa considerazione degli scatti parametrali e dell’indennità pensionabile previsti dall’accordo sindacale per il triennio 2016/2018, nonché la necessità di computare i benefici dell’intero triennio di vigenza del decreto. L’INPS si costituisce eccependo la propria estraneità alla determinazione del trattamento, di competenza dell’amministrazione datrice di lavoro. Il Ministero dell’Interno – Prefettura di Novara non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Dichiarata la contumacia del Ministero, la Corte affronta la questione centrale: l’art. 2 d.P.R. n. 39/2018 ridetermina il trattamento stipendiale per le annate 2016, 2017 (fino al 30.09 e poi dall’1.10) e 2018. Poiché il ricorrente è cessato dal servizio il 31.07.2017, rileva la sola tabella relativa al periodo 1.01.2017–31.09.2017, nella quale la qualifica rivendicata risulta equiparata a quella di Ispettore superiore, con applicazione del parametro 139 correttamente usato dalla Prefettura.

Il parametro 143,50, con la relativa qualifica, è introdotto solo dall’1.10.2017, quando il rapporto era già cessato. La Corte esclude che il ricorrente possa invocare l’art. 3, commi 1 e 2, d.P.R. n. 39/2018: gli incrementi stipendiali operano solo per i periodi di effettivo servizio. Sarebbe illogico applicare un trattamento retributivo a chi, in quel periodo, non aveva più né rapporto né retribuzione.

La giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 29906/2021) conferma la distinzione: l’applicazione retroattiva del contratto collettivo vale per il periodo di servizio nella vigenza del CCNL, non per i periodi in cui il rapporto era interrotto. Nel medesimo senso si richiama Cass. n. 5191/2024: non è richiesta la permanenza in servizio al momento dell’approvazione delle graduatorie, ma gli incrementi si applicano ai soli periodi di effettivo servizio.

La Corte conclude che, se è pacifica l’efficacia retroattiva del decreto anche verso il personale fuoriuscito nel periodo di vigenza, è doveroso limitare la ricostruzione del trattamento ai periodi di vigenza del rapporto. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese legali liquidate a favore dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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