Sviamento del contributo pubblico e responsabilità solidale di società e amministratore (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo pubblico finalizzato è erogato per realizzare un programma dell’amministrazione, di cui il privato beneficiario diviene compartecipe fattivo attraverso il rapporto di servizio. La spesa pubblica è ben impiegata solo se, insieme alle risorse private, conduce alla realizzazione degli investimenti programmati e all’effettivo esercizio dell’attività economica finanziata. Integra sviamento, e dunque danno erariale, tanto la mancata o parziale realizzazione degli investimenti, quanto l’esecuzione degli stessi con le sole risorse pubbliche o con un concorso privato inferiore a quello dovuto, quanto la violazione del vincolo di destinazione dei beni e il difetto di effettivo esercizio dell’attività. Ove la spesa sia stata effettuata in violazione di uno specifico divieto di legge, il danno si identifica direttamente nella spesa contraria alla norma. Della responsabilità amministrativa rispondono, in solido, la società beneficiaria e la persona fisica che, titolare di un organo societario, ha fatto agire la società dall’interno del rapporto di servizio.
Il Fatto
La società beneficiaria chiedeva a una Camera di commercio, delegata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, un contributo in conto capitale per ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e straordinaria manutenzione di un immobile destinato ad attività di casa vacanze, oltre che per acquisto di arredi. L’istante dichiarava la disponibilità dell’immobile in forza di un contratto di comodato e attestava che l’investimento si riferiva in via prevalente all’attività ricettiva.
Con determinazione dirigenziale veniva concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa ammessa; seguiva l’erogazione di un anticipo, mentre il saldo non veniva corrisposto. La Procura regionale citava in giudizio la società e il suo legale rappresentante, socio accomandatario, per sentirli condannare in solido al pagamento della somma erogata a titolo di indebita percezione e mala gestio del contributo. I convenuti restavano contumaci.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del sistema di erogazione di risorse pubbliche finalizzate: il privato che le percepisce è compartecipe fattivo del programma amministrativo, con la conseguenza che si instaura il rapporto di servizio e la giurisdizione contabile. Il contributo non è istituito per solidarietà, ma per una precisa finalizzazione, in funzione di cofinanziamento che affianca risorse private agli investimenti. Ne deriva che la spesa è ben impiegata solo se il concorso privato è effettivo e l’attività finanziata viene esercitata.
Su questa base il Collegio esamina il vincolo di destinazione quinquennale dei beni immobili e biennale dei beni mobili. Indizi gravi, precisi e concordanti — fra cui le risultanze della Questura sull’assenza di comunicazioni di ospiti e i rilievi della Guardia di Finanza sull’immobile privo di caldaia, di fonti luminose e di impianti completi — conducono a ritenere che l’attività ricettiva non sia stata esercitata. Già sotto tale profilo la spesa corrispondente al contributo erogato va ritenuta inutile e dannosa.
La Corte affronta poi il divieto, di derivazione regionale, di porre a carico delle risorse pubbliche spese riferibili a lavori, beni o servizi forniti da imprese aventi significative interrelazioni con il percettore. Il convenuto, legale rappresentante della società appaltante, è ritenuto dominus di fatto dell’impresa appaltatrice, pur formalmente riconducibile ad altri soggetti. Le spese fatturate da tale impresa, pari alla quasi totalità della spesa ammessa, ricadono nel divieto di finanziabilità: ove la spesa sia contraria a uno specifico divieto di legge, il danno si identifica direttamente nella spesa stessa.
Il Collegio rileva inoltre una macroscopica sovrafatturazione: i lavori eseguiti ammontano a circa quarantaseimila euro, mentre l’impresa appaltatrice ha fatturato oltre centocinquantacinquemila euro. L’anticipazione erogata copre ampiamente la spesa effettiva, con la conseguenza che la ristrutturazione è stata finanziata solo con il contributo regionale, mancando di fatto l’immissione di ricchezza privata. Quanto agli arredi, le fatture risultano per operazioni inesistenti, secondo la ricostruzione dei movimenti circolari di denaro, e parte dei mobili era non rinvenuta o collocata altrove, con violazione del vincolo di destinazione.
Quanto alla posizione del convenuto persona fisica, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità erariale attinge anche i titolari degli organi societari che abbiano distratto i fondi dal fine pubblico, al fine di evitare che lo schermo societario lasci insoddisfatta la pretesa erariale. La condotta dolosa del legale rappresentante, che ha fatto agire la società impegnandone la responsabilità, fonda la condanna solidale di società e amministratore al pagamento della somma erogata, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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