Controllo successivo escluso senza contrasto di diritto tra RTS e dirigente (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 80 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. Il mero ritardo nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, che non investa profili interpretativi sulla regolarità amministrativa e contabile, integra una questione procedurale di tempistiche e non legittima l’attivazione della funzione di controllo. Il rispetto del termine perentorio di trenta giorni per l’assunzione della disposizione dirigenziale di dare seguito all’atto costituisce, inoltre, condizione necessaria della procedura, la cui inosservanza preclude il controllo. In difetto dei presupposti, la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto di un istituto comprensivo, concernente il collocamento in congedo di una docente per assistenza a familiari con handicap, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. L’amministrazione scolastica aveva inviato l’atto al controllo preventivo dopo la sua adozione, con un ritardo di alcuni mesi.
La Ragioneria, dopo due osservazioni, aveva restituito il provvedimento privo di visto per la tardività dell’invio, chiedendo al dirigente di esprimersi tra le opzioni previste dalla norma. Il dirigente ha dapprima illustrato le ragioni del ritardo e, solo in un secondo momento, ha chiesto di dare seguito al provvedimento assumendosene la responsabilità. La questione è stata deferita alla valutazione collegiale insieme ad altri settantasette atti analoghi, con richiesta di non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza, rilevando che la problematica è circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia, poiché nessun altro provvedimento analogo risulta inoltrato dalle altre Ragioniere del Veneto. Dichiara inoltre inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria a sostegno del proprio operato, trattandosi di fattispecie relative a termini stabiliti a pena di decadenza ovvero a situazioni in cui il ritardo si aggiungeva a plurimi profili di illegittimità.
Nel merito, la Corte ricostruisce la struttura della norma. L’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 stabilisce che gli atti, corredati delle osservazioni impeditive, siano inviati all’ufficio di controllo della Corte quando l’amministrazione vi dia seguito nonostante le osservazioni, sotto la responsabilità del dirigente. Ne deriva che il controllo successivo presuppone un contrasto reale in punto di diritto tra Ragioneria e dirigente responsabile. Quest’ultimo deve assumere espressamente la determinazione confermativa dell’atto.
La Sezione osserva che nella fattispecie non emerge alcuna questione interpretativa sulla regolarità amministrativa e contabile del contratto, ma soltanto una tematica procedurale di tempistiche di invio. L’interlocuzione tra Ragioneria e dirigente si è incentrata esclusivamente sulla tardività della trasmissione, unico profilo di contestazione non superato e motivo per cui la Ragioneria non ha esercitato il controllo preventivo di propria competenza.
La Corte rileva altresì che non risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni entro il quale il dirigente può disporre di dare comunque seguito al provvedimento. Alla prima osservazione l’amministrazione ha risposto senza alcuna assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 10; solo dopo la seconda osservazione ha chiesto la registrazione, con tempistiche superiori al termine normativo. Anche tale circostanza costituisce causa ostativa all’attivazione del controllo successivo: il caso esula quindi dal perimetro applicativo della norma e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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