Responsabilità sanitaria: assoluzione per difetto di prova e CTU necessaria (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, l’assoluzione della parte convenuta per assoluto difetto di prova della colpa grave e del nesso di causa non può essere preceduta dallo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio avente funzione esplorativa. La CTU è ammissibile solo quando gli addebiti formulati dalla Procura contabile siano specificamente circostanziati e la loro valutazione esiga conoscenze medico-specialistiche. Quando invece il materiale probatorio non offra alcun elemento utile all’accertamento della responsabilità, la lacuna non può essere colmata con l’incarico al consulente, che assumerebbe funzione di ricerca della prova, e la domanda va rigettata.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato quattro professioniste sanitarie — una ostetrica, una ginecologa e due pediatre — chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale derivante dalla gestione di un travaglio e delle prime ore di vita di un neonato, venuto alla luce con parto cesareo con gravissimi danni neurologici e invalidità permanente. Il danno contestato corrisponde alla somma rifusa dall’azienda sanitaria alla compagnia assicurativa, pari a euro 500.000,00 oltre rivalutazione e interessi. All’udienza il Pubblico Ministero ha precisato la domanda, individuando per ciascuna convenuta una quota di euro 125.000,00, pari a un quarto del danno complessivo.

Le difese hanno eccepito la nullità dell’atto di citazione, la prescrizione dell’azione erariale, la violazione della legge n. 24/2017, e nel merito l’insussistenza della colpa grave e del nesso causale. Tutte le parti hanno chiesto disporsi CTU medico-legale; la Procura ha ritenuto non necessario procedere alla consulenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue due posizioni processuali. Riguardo alle pediatre, la causa è matura per la decisione; per l’ostetrica e la ginecologa il giudizio richiede lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio. L’azione erariale si fonda, sul piano medico-legale, sui pareri acquisiti in sede stragiudiziale dalla famiglia del minore e dalla compagnia assicurativa dell’ente sanitario.

I pareri convergono nell’individuare la causa dell’evento dannoso nell’errata interpretazione del tracciato cardiotocografico e nel conseguente ritardo nell’esecuzione del taglio cesareo, con esclusione di altre concause. Un solo parere — il quarto — prospetta un ulteriore profilo di responsabilità a carico dei medici del reparto di pediatria, per il mancato immediato trasferimento del neonato in terapia intensiva neonatale.

La Corte rileva che tale parere è assolutamente carente. Non chiarisce la rilevanza causale dell’asserito ritardo rispetto al danno neurologico, quantomeno in termini di fattore aggravante; non indica le ragioni di un addebito per colpa a carico delle pediatre; non chiarisce se il danno, pacificamente esistente alla nascita, potesse essere ridotto; non specifica quali protocolli sarebbero stati violati né per quale motivo gli strumenti del reparto di pediatria sarebbero risultati insufficienti. Su questo unico parere si fonda l’azione verso le due pediatre.

Da qui la sentenza parziale di rigetto per assoluto difetto di prova della responsabilità delle pediatre, quanto a nesso di causa e colpa grave. La lacuna non può essere colmata in giudizio con una CTU, perché i fatti dedotti e il materiale acquisito non offrono alcun elemento utile e l’incarico assumerebbe una inammissibile funzione esplorativa, secondo il richiamo a C. conti, Sez. II App., n. 279/2019 e a Cass. civ. n. 3130/2011. Le spese di difesa seguono la soccombenza.

Riguardo alle altre due convenute, gli addebiti risultano ampiamente circostanziati e la loro valutazione esige specifiche conoscenze medico-specialistiche: la Corte dispone quindi la CTU, con quesito sull’evento, sulle cause, sul contributo causale di ciascuna e sulla configurabilità di profili di colpa, nominando i consulenti e fissando il relativo iter. L’anticipo del compenso è posto provvisoriamente a carico delle parti richiedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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