Giudizio contabile abbreviato e riduzione del danno applicabile (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 21 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione alternativa del giudizio contabile mediante rito abbreviato, disciplinata dall’art. 130 del codice della giustizia contabile, costituisce una modalità di chiusura del processo che presuppone l’integrale e tempestivo versamento dell’importo determinato con decreto collegiale di ammissione. Il pagamento della somma ivi fissata, ancorché inferiore all’azionato danno, integra la soccombenza del convenuto, con conseguente condanna alle spese di giudizio in proporzione all’importo per cui vi è condanna. La riduzione obbligatoria dell’addebito prevista dall’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, come introdotta dalla legge n. 1 del 2026, non trova applicazione automatica nel rito abbreviato, la cui economia resta ancorata ai parametri fissati dalla norma processuale e dai decreti di ammissione.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria conveniva in giudizio due dipendenti pubblici, un architetto quale Responsabile Unico del Procedimento e un architetto quale dirigente del Settore Gestione del Territorio di un Comune, per sentirli condannare al pagamento, in favore dell’Ente locale, della somma complessiva di euro 41.331,32, pari ai maggiori costi sostenuti per l’ingiustificato ritardo nel saldo delle competenze spettanti alla ditta appaltatrice di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico.
I convenuti, costituiti, chiedevano di accedere al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di importi diversi: il R.U.P. il 50% del danno contestato, con parere favorevole della Procura; il dirigente il 20%, invocando l’applicazione del tetto di responsabilità del 30% introdotto dalla legge n. 1 del 2026, con parere contrario della Procura. I decreti collegiali accoglievano le istanze, determinando l’importo dovuto da ciascuno nella misura del 50% del danno azionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che entrambi i convenuti hanno provveduto al tempestivo e regolare versamento delle somme determinate nei decreti collegiali n. 3 e n. 4 del 4 marzo 2026, depositando copia dei mandati di incasso emessi dal Comune. Tale adempimento integra la condizione per la definizione alternativa del giudizio, ai sensi dell’art. 130 c.g.c.
Quanto alla questione sollevata dal dirigente, il Collegio ribadisce che la riduzione obbligatoria dell’addebito al 30% del pregiudizio accertato, prevista dall’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, può trovare applicazione nell’ambito del giudizio di merito e non in quello del rito alternativo. L’eventuale incongruità della mancata estensione del tetto al rito abbreviato, già segnalata nel parere delle Sezioni Riunite, è demandata alla soluzione del legislatore delegato.
Il Collegio precisa che l’accesso al rito abbreviato non è privo di interesse per il convenuto, pur a parametri vigenti, considerati i vantaggi connessi: l’esclusione dell’appello per le sentenze di definizione, l’evitare una pronuncia di condanna personale con accertamento di gravi mancanze e la sospensione dal servizio, nonché l’attivazione di un procedimento di responsabilità dirigenziale.
La Corte dichiara, infine, la soccombenza dei convenuti, poiché la pretesa risarcitoria risulta sostanzialmente accolta e il risarcimento già effettuato, ponendo le spese di giudizio a loro carico in proporzione all’importo per cui vi è condanna, nella misura del 50% ciascuno.
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Nota della Redazione
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