Estinzione del giudizio pensionistico per rinuncia agli atti e mancata comparizione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 129 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza determina la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo, in applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., letti in senso costituzionalmente orientato alla luce degli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi di oralità, concentrazione ed immediatezza. La successiva dichiarazione espressa di rinuncia agli atti da parte dei ricorrenti consolida l’esito estintivo, imponendone l’immediata declaratoria. L’assenza di prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente integra autonoma ragione di definizione del giudizio. Nulla è dovuto per le spese in difetto di costituzione della parte convenuta.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, chiedendo la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento. Essi hanno dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 260, legge n. 145/2018 e dell’art. 1, comma 477, legge n. 160/2019, che avevano previsto per il triennio 2019-2021 una riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo INPS, poi elevato a quattro volte.

I ricorrenti hanno richiamato la giurisprudenza costituzionale in tema di natura retributiva differita della pensione e di perequazione automatica, sollecitando la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e, nel merito, l’accertamento del diritto alla corresponsione integrale dei trattamenti senza decurtazioni. Con atto del 18 novembre 2020 gli stessi ricorrenti hanno formulato rinuncia agli atti del giudizio. All’udienza del 21 marzo 2024 nessuno è comparso e l’INPS non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico rileva in via preliminare che non risulta in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente. Il decreto era stato comunicato dalla Segreteria al domicilio digitale indicato in ricorso il 24 ottobre 2023, ma la parte ricorrente non ha dato impulso alla prosecuzione del giudizio.

Su questo primo piano si innesta la rinuncia agli atti prodotta formalmente dai ricorrenti, che conferma la volontà di non coltivare ulteriormente la controversia. Secondo il giudice, l’uno e l’altro elemento convergono verso la medesima conclusione: deve essere dichiarata l’estinzione immediata del processo.

Il percorso argomentativo si fonda sui principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabili anche al processo pensionistico pubblico. Da tali principi deriva che, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, si impone la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo.

Il giudice richiama gli artt. 24 e 111 Cost. e gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., ai quali va data un’interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale. Nel caso concreto, la successiva dichiarazione espressa dei ricorrenti rende l’immediato provvedimento estintivo doveroso.

Quanto alle spese, il giudice non pronuncia condanna, non essendosi costituita la parte convenuta. Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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