Titoli azionari comunali, il conto spetta a chi ha la disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 55 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione di enti locali è individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto giudiziale reso da un soggetto privo di tale qualifica è improcedibile. L’obbligo di rendicontazione riguarda anche i titoli dematerializzati, per i quali permane l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata dal Comune di La Valle, reso alla Sezione giurisdizionale di Bolzano dal direttore generale della medesima società.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il rappresentante del pubblico ministero contabile ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, assumendo che il conto fosse stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente, e quindi non legittimato a renderlo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione di legittimazione nell’ambito del giudizio sul conto: stabilire chi debba essere considerato agente contabile consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione di un ente locale.

La giurisprudenza contabile richiamata — sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020, n. 17 del 2010 e n. 20 del 2024, sez. Veneto n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012, sez. Molise n. 64 del 2017 — individua il consegnatario non nel detentore materiale dei titoli, ma nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando i poteri dell’azionista.

Con specifico riferimento al Comune, la Corte ribadisce che, in assenza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Il principio trova oggi conferma nell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.

Il consegnatario di azioni svolge dunque un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente nelle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione. Da qui la conseguenza sul contenuto del conto, che deve illustrare la consistenza dei titoli, le variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. L’obbligo si estende ai titoli dematerializzati.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che il conto è stato reso dal direttore generale della società partecipata, soggetto diverso da quello titolare della disponibilità giuridica dei titoli. Il giudizio relativo al conto è pertanto dichiarato improcedibile. Nulla è disposto sulle spese, stante il tenore della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *