Imposta di soggiorno: difetto di giurisdizione contabile e competenza del giudice tributario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 124 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della qualificazione ex lege del gestore di struttura ricettiva come responsabile d’imposta, il rapporto con l’ente locale impositore assume natura esclusivamente tributaria e non è più configurabile come rapporto di servizio. Ne consegue il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, anche per le condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno commesse prima del 19 maggio 2020, con indicazione del giudice tributario quale giudice munito di giurisdizione. Non è ravvisabile un principio generale dell’ordinamento che assimili i responsabili d’imposta agli agenti contabili, né è configurabile il maneggio di denaro pubblico, poiché l’obbligazione gravante sul gestore è il pagamento di un’imposta altrui con denaro proprio.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società di gestione di struttura ricettiva e il suo legale rappresentante, in proprio e nella qualità, chiedendo la condanna al pagamento in favore di Roma Capitale di complessivi euro 294.725,89, oltre rivalutazione e interessi. L’addebito riguardava l’omesso versamento dell’imposta di soggiorno per le annualità dal 2011 al 2019, a fronte delle somme incassate dai clienti e non riversate all’ente.
I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, richiamando la giurisprudenza contabile secondo cui gli interventi normativi del 2020 e del 2021 avrebbero escluso i requisiti per qualificare gli albergatori come agenti contabili. Roma Capitale, intervenuta adesivamente, ha sostenuto le ragioni erariali. La causa è pervenuta in decisione sulla questione pregiudiziale di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione alla luce dello ius superveniens di cui all’art. 180 d.l. 34/2020, convertito nella legge 77/2020. La sezione dichiara di voler dare continuità all’orientamento già espresso a partire dalla sentenza n. 596/22 e confermato dalle successive pronunce del medesimo ufficio, secondo cui la nuova disciplina relativa al ruolo di responsabile d’imposta assunto dal gestore si estende anche ai fatti commessi prima del 19 maggio 2020 e risulta ostativa a qualsiasi pronuncia della Corte, con effetti diretti sui giudizi in corso non coperti da giudicato.
La norma interpretativa, osserva il Collegio, ha riqualificato il rapporto giuridico sostanziale tra gestore ed erario, attribuendo espressamente all’albergatore la qualifica di responsabile d’imposta, cioè debitore della stessa. L’obbligazione contabile di riversamento dell’imposta riscossa per conto dell’ente si è così trasformata in una obbligazione tributaria di pagamento in proprio, in caso di inadempimento del debitore principale. Il Collegio richiama in tal senso anche le pronunce di altre sezioni regionali della Corte.
Quanto alle decisioni che hanno invece affermato la giurisdizione contabile, la sezione ritiene che esse si limitino a ribadire, in sostanza, quanto sostenuto prima della novella, fondando la giurisdizione sulla funzione di riscossore svolta nell’interesse dell’ente locale. Tale impostazione, ad avviso del Collegio, non tiene conto del fatto che il gestore ha assunto il ruolo di debitore delle somme dovute dagli ospiti, non di riscossore delle somme dovute dai soggetti passivi.
Il percorso argomentativo si articola in più passaggi. La qualifica ex lege di responsabile d’imposta inserisce il gestore nell’ambito dei rapporti tributari, non consentendo più di configurare un rapporto di servizio creato in via pretoria. L’esclusione della rilevanza penale delle condotte di omesso versamento, affermata dalla Cass. pen. n. 12516 del 2022 e dalla Cass. pen. n. 9213 del 2022, conferma il mutamento del rapporto giuridico. Il maneggio di denaro pubblico non è configurabile, perché il gestore risponde di un’imposta altrui con denaro proprio, salvo rivalsa. Né esiste un principio generale che assimili i responsabili d’imposta agli agenti contabili, come dimostra l’elenco delle figure individuate dalla legge e dalla giurisprudenza.
Il Collegio esclude infine la configurabilità di una giurisdizione alternativa, in contrasto con il principio, di rilevanza costituzionale, di certezza nell’individuazione del giudice. Pronuncia pertanto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario, ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., e dispone la compensazione integrale delle spese di lite anche nei confronti dell’interveniente.
Nota della Redazione
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