Cessazione materia contendere su riliquidazione pensione ex art 54 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 215 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per ottenere la riliquidazione del trattamento con applicazione della quota retributiva di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, la sopravvenuta liquidazione della prestazione domandata nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo. L’intervenuta soddisfazione della pretesa azionata, riconosciuta dall’ente previdenziale con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge, priva la controversia di ogni interesse alla decisione. La declaratoria di cessazione della materia del contendere è pronunciata anche in assenza di formale rinuncia agli atti, quando il diritto dedotto in giudizio risulti integralmente riconosciuto e attribuito.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, chiedendo il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e della conseguente aliquota fissa del 44%.
L’INPS si è costituito in giudizio rappresentando di aver già provveduto a rideterminare la pensione conformemente ai principi affermati dalle Sezioni riunite, con pagamento degli arretrati e degli accessori di legge sulla rata di febbraio 2024. L’Istituto ha pertanto concluso per la declaratoria di cessata la materia del contendere. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico delle pensioni rileva che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica concernente l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, domandata con l’atto introduttivo, è stata effettivamente liquidata dall’ente previdenziale.
Tale circostanza, incontestata, integra il venir meno dell’interesse alla decisione. La pretesa azionata ha trovato piena soddisfazione prima che il giudice pronunciasse sul merito, con riconoscimento della riliquidazione richiesta e corresponsione degli importi arretrati e degli accessori di legge.
La Corte qualifica dunque il sopravvenuto venir meno dell’interesse come cessazione della materia del contendere, che impone la declaratoria di estinzione del giudizio senza esame nel merito della domanda originaria.
Quanto alle spese, il Giudice ne dispone la compensazione tra le parti, in ragione dell’intervenuta definizione per fatto sopravvenuto e della sostanziale reciproca soccombenza processuale. Nulla è dovuto per le spese di giudizio. La sentenza è pronunciata in composizione monocratica e definisce il giudizio iscritto al registro di Segreteria, con trasmissione degli atti alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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