Ricusazione del visto e alternative dell’amministrazione: no all’autotutela discrezionale (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 277 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
A fronte della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, l’amministrazione non dispone di un potere discrezionale di autotutela con cui valutare e “pesare” i vizi riscontrati, decidendo se discostarsi o meno dall’esito del controllo preventivo di legittimità. L’unico strumento per superare il diniego è la registrazione con riserva, disciplinata dagli artt. 24 e 25 r.d. n. 1214/1934, che attiva un circuito di responsabilità politica innanzi al Parlamento e non attribuisce all’atto il crisma della legittimità. Ove la ricusazione investa il decreto approvativo di un contratto ad evidenza pubblica e trovi origine in vizi della lex specialis, l’amministrazione deve doverosamente ritirare in autotutela gli atti viziati della procedura, non potendosi limitare a prendere atto dello scioglimento del contratto e a stipularne uno nuovo sui medesimi presupposti illegittimi.
Il Fatto
Una stazione appaltante pubblica indice una gara per l’affidamento triennale del servizio di manutenzione e pulizia di un complesso architettonico di rilevanza storico-culturale. All’esito della selezione, l’aggiudicazione viene disposta in favore di un operatore economico, con successiva stipula dell’accordo quadro e trasmissione del relativo decreto approvativo alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.
La Sezione regionale ricusa il visto, rilevando non solo vizi in capo all’aggiudicatario, ma anche criticità a monte, nella costruzione del quadro economico della gara. La ricusazione produce lo scioglimento del contratto. L’amministrazione annulla in autotutela l’intera procedura, ma tale decreto viene annullato dal giudice amministrativo per difetto di motivazione. In esecuzione di una distinta pronuncia del Tar, che aveva disposto il subentro del secondo classificato, l’amministrazione stipula un nuovo accordo quadro e ne approva il decreto, nuovamente sottoposto al controllo della Corte.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del controllo preventivo di legittimità ex art. 100, co. 2, Cost. e art. 3, l. n. 20/1994, qualificandolo come funzione esterna, neutrale e cogente, esercitata in posizione di ausiliarietà rispetto all’amministrazione. Il visto non è elemento costitutivo dell’atto, ma condizione della sua efficacia: l’esito negativo inibisce l’esecuzione del provvedimento e, per i contratti approvati, ne determina lo scioglimento ai sensi dell’art. 18, co. 8, d.lgs. n. 36/2023.
Su tale premessa si innesta il nodo centrale: il rapporto tra ricusazione del visto e autotutela. La Corte esclude che l’amministrazione possa determinare l’esito del procedimento di autotutela sugli atti ritenuti illegittimi secondo il paradigma dell’autotutela facoltativa ex art. 21 nonies, l. n. 241/1990. Ciò contraddirebbe l’effetto imperativo-cogente del controllo e la disciplina degli artt. 24 e 25 r.d. n. 1214/1934, che incanalano ogni eventuale discostamento nel procedimento di registrazione con riserva, con assunzione di responsabilità politica dinanzi al Parlamento.
La Sezione confuta la tesi, fatta propria dal giudice amministrativo, secondo cui i vizi riscontrati sarebbero di entità tale da legittimare un discostamento discrezionale: rinunciare unilateralmente alle opzioni contrattuali a gara conclusa lederebbe la parità di trattamento e la trasparenza, in contrasto con la giurisprudenza euro-unitaria. Ove la ricusazione derivi da vizi della lex specialis, l’amministrazione deve annullare d’ufficio gli atti viziati e quelli conseguenti; in alternativa, può richiedere la registrazione con riserva.
Passando all’esecuzione del giudicato amministrativo, la Corte ribadisce la propria piena autonomia e può scrutinare gli atti di gara non vagliati dal giudice amministrativo, nonché le stesse misure di esecuzione del giudicato, ove rientranti nel perimetro dell’art. 3, l. n. 20/1994. Nel merito, pur permanendo il vizio della lex specialis, la copertura finanziaria assicurata anche con misure successive e l’assenza di artificioso frazionamento inducono a ritenere superato il rilievo, secondo una lettura del principio del risultato ex art. 1, d.lgs. n. 36/2023 sintonica e non antagonista rispetto alla legalità.
Nota della Redazione
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