Improcedibilità dell’appello contabile per mancata nomina del nuovo difensore (Corte dei Conti Sez. II App. n. 85 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile, la rinuncia al mandato del difensore dell’appellante, seguita dalla mancata nomina di un nuovo difensore, non determina l’automatica improcedibilità. Questa va dichiarata solo all’esito del meccanismo di cui all’art. 196 c.g.c., che impone al collegio di rinviare la causa a una successiva udienza, dandone comunicazione all’appellante, e di dichiarare l’appello improcedibile anche d’ufficio se anche a quella udienza l’appellante non compare. La declaratoria presuppone, dunque, che il rinvio sia stato disposto e comunicato e che la parte non si sia presentata alla nuova udienza.

Il Fatto

Con la sentenza n. 253/2021, la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte aveva condannato l’appellante, in qualità di consulente di una società, al pagamento in solido di una somma in favore di una società finanziaria regionale e della Regione, per il danno erariale derivante dall’indebita percezione di un finanziamento pubblico, ottenuto mediante preventivi di spesa artefatti e senza esecuzione dei lavori giustificativi.

L’appellante ha proposto appello, deducendo l’erronea applicazione delle norme sulla prescrizione, l’errata applicazione dell’art. 106 c.g.c. sulla sospensione del processo contabile, l’illogicità della sentenza in punto di responsabilità e, in subordine, la riduzione del danno. Nel corso del giudizio il difensore ha rinunciato al mandato e l’appellante non ha nominato un nuovo difensore.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva che la rinuncia al mandato è intervenuta dopo il deposito dell’atto di appello. L’appellante, tuttavia, non ha provveduto a nominare un nuovo difensore, pur essendo tenuta a farlo in forza dell’obbligo di cui all’art. 28 c.g.c.

Il giudizio è stato rinviato dapprima all’udienza del 23 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., poiché l’appellante aveva chiesto un termine per la nomina di un nuovo difensore. Il relativo stralcio di verbale è stato comunicato sia al difensore rinunciatario sia all’appellante presso il domicilio privato.

All’udienza del 12 dicembre 2023 il collegio ha preso atto della mancata nomina del nuovo difensore e della mancata comparizione dell’appellante, disponendo il differimento della trattazione ai sensi dell’art. 196 c.g.c. e fissando la nuova udienza al 7 marzo 2024. L’ordinanza conteneva l’espressa avvertenza che, in caso di mancata comparizione, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile. L’ordinanza è stata notificata all’appellante il 26 gennaio 2024, ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

All’udienza del 7 marzo 2024, constatata nuovamente l’assenza del difensore, il collegio applica la norma invocata dal Procuratore generale. L’art. 196 c.g.c. prevede che, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa e che, se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

Nel caso di specie il rinvio è stato disposto e comunicato e la parte non è comparsa alla nuova udienza. La reiterata assenza del difensore impone pertanto la declaratoria di improcedibilità dell’appello. Quanto alle spese, la definizione del giudizio su una sola questione pregiudiziale ne giustifica l’integrale compensazione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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