Aliquota del 44% non applicabile al pensionato con sistema interamente retributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 216 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 trova applicazione esclusivamente sulla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, cioè in favore di chi al 31 dicembre 1995 può far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Il lavoratore che alla medesima data ha maturato almeno diciotto anni è destinatario del sistema interamente retributivo e la sua pensione è liquidata secondo la normativa vigente in base a tale sistema, senza scomposizione in quote. Ne deriva che l’applicazione del criterio retributivo è irrimediabilmente ostativa all’invocata aliquota più favorevole, non essendo configurabile una quota retributiva parametrata all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995. Il coefficiente di rendimento del 2,44% annuo, elaborato dalle Sezioni riunite della Corte e poi esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, riguarda espressamente il calcolo della quota retributiva nel sistema misto e non è pertanto invocabile da chi ha superato la soglia dei diciotto anni.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico, con attribuzione alla parte retribuita della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31 dicembre 1995.
L’INPS, costituendosi, eccepiva in rito l’inammissibilità della domanda per violazione dell’art. 152, lettere c) e d), del d.lgs. n. 174/2016 e, nel merito, ne deduceva l’infondatezza. L’istituto rilevava che la pensione era stata liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 1° marzo 2016, essendo l’interessato cessato dal servizio con un’anzianità superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, e che il criterio di calcolo invocato è riservato a coloro che sono cessati con il sistema misto. La causa veniva trattenuta in decisione all’esito dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il giudice disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità. L’oggetto della domanda e gli elementi di diritto sui quali essa si fonda risultano, infatti, ben delineati, non ravvisandosi la mancanza dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 152, lettere c) e d), del d.lgs. n. 174/2016.
Nel merito il ricorso è infondato. La Corte richiama l’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, che per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 prevede il sistema c.d. misto, con somma della quota retributiva e della quota contributiva. Il successivo comma 13 stabilisce invece che, per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla medesima data possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.
Da qui la conseguenza decisiva: l’applicazione del criterio retributivo è ostativa all’operatività dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La pensione liquidata con il sistema interamente retributivo non consta di una quota retributiva parametrata all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 né di una quota contributiva riferita alle anzianità successive al 1° gennaio 1996, e il pensionato è già destinatario dei benefici propri di quel sistema. Sul punto la Corte richiama le decisioni Corte conti, Sez. II d’appello, n. 405/2022, n. 310/2022, n. 110/2022, n. 482/2021 e n. 99/2021.
Il giudice valorizza poi il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, elaborato dalle Sezioni riunite per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità ai fini dell’applicazione dell’art. 54 (SS.RR. n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM) e successivamente esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021. Tale coefficiente si riferisce espressamente al calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto in favore di personale con meno di diciotto anni di anzianità al 31 dicembre 1995 (in termini, II App. sentenza 604/2022). Ne consegue la reiezione del ricorso, con compensazione delle spese di lite e nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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