Contributi pubblici non spettanti e danno erariale: sussiste il rapporto di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 19 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che riceve contributi pubblici è legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio, con la conseguenza che risponde del danno erariale in caso di sviamento delle risorse dalla finalità pubblica perseguita. La percezione di contributi sulla base di una domanda lacunosa, non regolarizzata nonostante le richieste dell’amministrazione, e la sottrazione ai controlli integrano l’elemento soggettivo del dolo. Il danno erariale corrisponde alle contribuzioni indebitamente percepite e va risarcito in favore dell’ente erogante, con rivalutazione e interessi.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva dinanzi alla Sezione giurisdizionale una società esercente attività di trasmissioni radiofoniche e il suo legale rappresentante, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 143.858,88 in favore della Provincia autonoma di Bolzano, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Secondo la domanda, la società aveva presentato annualmente domande di contributo ai sensi della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, ottenendo per gli anni 2020 e 2022 importi pari, rispettivamente, a euro 51.534,26 ed euro 92.324,62. A corredo delle istanze mancava la documentazione necessaria. I contributi erano stati revocati e il contenzioso amministrativo si era concluso sfavorevolmente per i destinatari. I convenuti, regolarmente evocati, rimanevano contumaci.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia dei convenuti ai sensi dell’art. 93, comma 5, del codice di giustizia contabile. Nel merito ha ritenuto pienamente provati gli elementi oggettivi dell’illecito erariale e l’elemento soggettivo del dolo.

Dalla documentazione versata in atti emerge l’incompletezza delle istanze di contributo relative agli anni 2020 e 2022, non regolarizzate neppure a seguito delle richieste dell’amministrazione. Tali carenze mettono in discussione non solo l’entità del contributo, ma la sua stessa spettanza. Ne deriva l’illegittimità della percezione e la conseguente distrazione delle somme dalla finalità pubblica perseguita dal legislatore provinciale.

La Corte ha poi affermato la sussistenza del rapporto di servizio, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio (Cass. Sez. Unite Civ., ord. 16 maggio 2019, n. 13245). Il privato che riceve fondi pubblici partecipa alla realizzazione di un programma e diviene responsabile in ipotesi di sviamento dalle finalità perseguite. Il danno può consistere anche nella mera sottrazione delle risorse ad altri soggetti che avrebbero potuto realizzare gli scopi pubblici.

Accanto al rapporto di servizio, alla condotta fraudolenta, al danno e al nesso di causalità, il Collegio ha ravvisato il dolo, desumibile dalla chiara volontà di percepire contributi non spettanti mediante una domanda lacunosa e la sottrazione ai controlli. La pretesa risarcitoria è stata quindi accolta e i convenuti condannati in solido, con spese di giudizio a carico dei soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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