Riscatto del servizio militare e maggiorazioni quinquennali nel regime misto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 221 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla maggiorazione per riscatto prevista dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo — la frequentazione del corso di formazione — e non con la proposizione della domanda né con il pagamento dell’onere. I periodi di servizio comunque prestati prima dell’entrata in vigore del decreto restano quindi riscattabili anche quando il limite massimo quinquennale delle maggiorazioni risulti già maturato al momento della richiesta. L’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 fa salvi gli aumenti eccedenti il quinquennio maturati entro il 31 dicembre 1997, che restano riconosciuti ai fini pensionistici ma non ulteriormente incrementabili dal 1° gennaio 1998. L’accoglimento del motivo sul riscatto impone il ricalcolo della pensione con il criterio retributivo quando l’interessato abbia maturato diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale della Marina Militare, aveva chiesto all’INPS il riscatto dei periodi di servizio frequentati presso l’Accademia della Marina Militare di Livorno, invocando l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 e i diritti derivanti dall’art. 3, quinto comma, legge n. 284/1977. Si trattava di quattro periodi compresi tra il 03.11.1980 e il 31.05.1984.

L’Istituto aveva rigettato l’istanza con provvedimento del 26.01.2021, rilevando che l’interessato aveva già maturato alla data del 31.12.2010 il tetto massimo di cinque anni di maggiorazione. Di qui il ricorso, con il quale il contribuente ha dedotto la violazione dei diritti quesiti e l’avvenuta subordinazione del limite quinquennale ai soli periodi maturandi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina applicabile muovendo dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/1997, che fissa il limite complessivo di cinque anni per gli aumenti di servizio computabili ai fini pensionistici, e dal successivo comma 3, che consente di computare a titolo in parte oneroso i “periodi di servizio comunque prestato”. Il Giudice richiama poi l’art. 7, comma 3, che fa salvi gli aumenti eccedenti il quinquennio maturati alla data di entrata in vigore del decreto, riconoscendoli validi ma non ulteriormente aumentabili.

Il Collegio aderisce all’orientamento contabile prevalente, secondo cui può costituire oggetto di supervalutazione anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, in ragione del tenore letterale della norma, chiara nel riferirsi ai periodi “comunque prestati”. Vengono richiamate in tal senso Sez. I Centr. App. n. 280/2021 e Sez. II Centr. App. n. 223/2021.

Il passaggio centrale riguarda il momento di nascita del diritto. La Corte osserva che non è la domanda di riscatto a far sorgere il diritto alla maggiorazione, ma il fatto costitutivo presupposto, identificato nella frequentazione della Scuola. La domanda e il pagamento dell’onere costituiscono soltanto le modalità operative di esercizio del diritto già maturato. L’interpretazione accolta appare, per il Giudice, maggiormente rispondente al dato normativo e idonea a prevenire dubbi di costituzionalità, anche ai fini della valutazione del sistema da porre a base della pensione.

Ne consegue che i periodi indicati devono ritenersi maturati entro il 31 dicembre 1997, quando il quinquennio non era ancora superato. I periodi eccedenti maturati dopo il 1° gennaio 1998 restano invece non valutabili ai fini pensionistici. Il ricorso è pertanto accolto nei termini della motivazione.

Sul piano delle conseguenze, l’accoglimento del motivo sul riscatto comporta che, ove l’interessato abbia maturato diciotto anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, la pensione liquidata con il criterio misto vada ricalcolata con il criterio retributivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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