Estinzione del processo per mancata prova della notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 220 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, il ricorrente che non depositi nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza incorre nell’estinzione del processo, dichiarabile ex art. 111 c.g.c.. Il disposto dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c. configura un onere processuale autonomo, il cui inadempimento preclude la trattazione nel merito della domanda, quand’anche la pretesa sostanziale sia stata riconosciuta dall’ente convenuto in corso di causa. L’estinzione consegue automaticamente al mancato assolvimento dell’onere, senza necessità di ulteriore attività delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.

L’INPS non si è costituito in giudizio. Con successiva memoria il ricorrente ha rappresentato che l’ente avrebbe riconosciuto in corso di causa la domanda, e che per tale ragione il difensore non ha provveduto alla notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha rilevato d’ufficio un vizio procedurale che preclude l’esame del merito. Il ricorrente non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., secondo cui il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

La norma processuale configura un onere autonomo, distinto dalla notificazione in sé, e funzionale a consentire al giudice e all’ente convenuto la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. Il deposito delle prove di notifica non è un adempimento meramente formale, ma condizione di procedibilità della domanda.

Il riconoscimento in via amministrativa della pretesa da parte dell’INPS, rappresentato dal ricorrente in memoria, non è stato ritenuto idoneo a sanare l’inadempimento. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., senza pronunciarsi sul diritto sostanziale vantato.

Nulla è stato disposto per le spese di giudizio, in coerenza con l’assenza di costituzione dell’ente e con la natura del vizio rilevato. La decisione è stata assunta in composizione monocratica e definita con la formula dell’estinzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *