Spese elettorali comunali: limiti, forfait del 30% e documentazione probatoria (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 20 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità e regolarità sui consuntivi delle formazioni politiche che hanno partecipato a elezioni comunali in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti è demandato al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 96/2012. Le spese strettamente inerenti alla campagna elettorale, di cui all’art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993, sono rendicontabili per l’intero ammontare; le spese generali di cui all’art. 11, comma 2 sono ammesse a forfait nel limite del 30 per cento delle spese documentate, con esonero dall’onere probatorio. Le voci prive di idonea documentazione probatoria, o non riconducibili all’arco temporale della campagna elettorale, sono escluse dal conto, con conseguente ricalcolo del forfait.

Il Fatto

Nove liste hanno partecipato alle consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2024 nel Comune di San Lazzaro di Savena, con un corpo elettorale di 26.636 aventi diritto e un limite massimo di spesa di euro 26.636,00 per lista. Tutte le formazioni hanno depositato il rendiconto entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale.

Il Collegio ha formulato rilievi istruttori verso alcune liste, i cui presentatori hanno fornito riscontri e integrazioni documentali. Il controllo si è concluso con l’esclusione di parte delle spese dichiarate da due formazioni e con la conferma di conformità per le altre.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro delle fonti. L’art. 13 della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del d.l. n. 91/2014, rinvia a numerose disposizioni della legge n. 515/1993, circoscrivendo il controllo sui consuntivi di lista ai comuni sopra i 30.000 abitanti, mentre resta invariata la competenza del Collegio regionale di garanzia elettorale sui rendiconti dei singoli candidati nei comuni sopra i 15.000 abitanti.

Sul tempo di riferimento, il Collegio rileva che l’art. 13 non opera alcun rinvio all’art. 12, comma 1-bis, della legge n. 515/1993. Individua pertanto il periodo della campagna elettorale tra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi e il giorno precedente l’inizio del silenzio elettorale, ammettendo singole spese esterne a tale arco ove inequivocabilmente riferibili alla consultazione.

Quanto alla qualificazione della domanda, il Collegio aderisce all’orientamento per cui le spese generali di cui all’art. 11, comma 2 sono esonerate dall’onere della prova fino al 30 per cento delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1, ricomprendendovi anche le spese analiticamente documentate appartenenti a tipologie astrattamente consuntivabili a forfait.

Nell’esame dei singoli rendiconti, il Collegio ha rilevato che alcune spese risultavano non correttamente documentate ai sensi dell’art. 12 della legge n. 515/1993, perché sostenute con documentazione intestata a persona fisica e non alla lista. Ne ha disposto l’espunzione dal conto, con obbligo di ricalcolare la quota del 30 per cento. Le irregolarità riscontrate non integrano, nel caso concreto, le fattispecie sanzionabili previste dall’art. 13, commi 6 e 7.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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