Corte dei conti, richiesta di parere su compensi avvocati interni oggettivamente inammissibile (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 27 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è limitata alla sola materia di contabilità pubblica e non si estende a tutti i settori dell’azione amministrativa che abbiano riflessi finanziari. Il quesito che investe il rapporto di lavoro e il momento retributivo, con riferimento all’art. 9, comma 7, del d.l. n. 90/2014, è estraneo a tale materia e va dichiarato oggettivamente inammissibile. L’inammissibilità discende anche dal rischio di interferenza con le funzioni giurisdizionali di altri plessi, essendo la controversia ricondotta alla giurisdizione del giudice ordinario quale giudice del lavoro.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha richiesto, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, un parere alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito riguarda l’individuazione del perimetro del tetto retributivo individuale posto dall’art. 9, comma 7, del d.l. n. 90/2014: se ai fini della quantificazione debba considerarsi solo il trattamento fondamentale e accessorio, con esclusione degli specifici compensi professionali spettanti agli avvocati, oppure se si debba tenere conto anche di questi ultimi.

La richiesta è stata trasmessa nel gennaio 2024 tramite il CAL ed è stata esaminata dalla Sezione nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce in via preliminare i requisiti di ammissibilità della richiesta di parere, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, ha richiamato le coordinate fissate dall’atto di indirizzo del 2004 e dalle deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 13/SEZAUT/2007, n. 9/SEZAUT/2009, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG e n. 24/SEZAUT/2019/QMIG: la funzione consultiva è eccezionale e non configura una consulenza generale sull’attività dell’ente.

Sul piano soggettivo la richiesta è ammissibile. Proviene da un Comune, ente territoriale legittimato, ed è stata formulata dal Sindaco, organo rappresentativo ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Sul piano oggettivo la richiesta è invece inammissibile. Il quesito deve concernere la contabilità pubblica e presentare i caratteri della generalità e astrattezza. La nozione di contabilità pubblica — come chiarito dalla deliberazione Sezioni Riunite n. 54/2010 — non si estende a ogni attività dell’ente che comporti una spesa, ma resta circoscritta alle norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici.

La Sezione rileva che il quesito interseca le funzioni giurisdizionali di altri plessi. La stessa richiesta evoca arresti di giudici ordinari e l’oggetto attiene al rapporto di lavoro e alle spettanze retributive, materie sottratte alla funzione consultiva. L’art. 9, comma 7, del d.l. n. 90/2014 rinvia al regolamento dell’ente e ai contratti collettivi, confermando la natura retributiva dell’emolumento.

La Sezione richiama la deliberazione Sezione Autonomie n. 24/2019/QMIG, secondo cui la funzione consultiva non può espletarsi su comportamenti suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte o di altri organi giudiziari. Sul punto richiama anche le deliberazioni delle Sezioni regionali Lombardia n. 75/2024/PAR, Lazio n. 18/2024/PAR, Toscana n. 255/2019/PAR, Puglia n. 120/2021/PAR e Campania n. 121/2022/PAR, tutte nel senso dell’inammissibilità oggettiva su quesiti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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