Quota retributiva pensione militare, aliquota 2,44% per ogni anno utile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 10 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni, deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nel combinato disposto dei primi due commi, non opera in via generalizzata per tutto il personale militare, ma resta circoscritto a chi possiede i requisiti ivi previsti. In ragione dell’esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte, sicché la domanda di riliquidazione della pensione comprende anche la determinazione dell’esatta aliquota di rendimento, senza necessità di una specifica previa istanza amministrativa.
Il Fatto
Un pensionato militare, dopo la cessazione dal servizio con un’anzianità superiore ai venti anni, chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico ordinario invocando l’applicazione dei coefficienti di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 91/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, respingeva il ricorso sul presupposto che, essendo il ricorrente cessato oltre i venti anni di servizio, la fattispecie esulasse dall’ambito soggettivo della norma invocata. Dichiarava, inoltre, inammissibile la richiesta di applicazione del coefficiente indicato dalla decisione delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, avanzata in sede di note difensive, per assenza della previa istanza amministrativa di cui all’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. Il pensionato proponeva appello, chiedendo l’applicazione dell’aliquota di rendimento annuo del 2,44% per ciascun anno maturato fino al 31 dicembre 1995, oltre interessi e rivalutazione. Nelle more l’INPS riliquidava il trattamento e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con opposizione dell’appellante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare del preteso mutamento di domanda e della carenza di una previa istanza amministrativa. La tesi non regge. In ragione del carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte in quanto identificativi della causa petendi e del petitum.
Il perimetro della giurisdizione comprende quindi tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, nonché ogni altra situazione giuridica idonea a incidere sul trattamento di quiescenza, come affermato in precedenti della stessa Sezione e della Sezione seconda.
La Corte rileva poi che l’originaria domanda, pur incentrata sull’applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall’art. 54, comma 1, era espressione di un petitum sostanziale incontrovertibilmente volto alla riliquidazione della pensione. Le Sezioni riunite n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, prospettando una diversa interpretazione del medesimo quadro normativo, sono giunte a individuare un’aliquota applicabile per il ricalcolo, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché in misura diversa da quella auspicata.
Nel merito il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 17, n. 1, delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile, il principio enunciato dalle Sezioni riunite: la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% annuo per ogni anno utile.
L’appello è pertanto accolto e all’appellante è riconosciuto il diritto all’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Sulle somme spettanti sono dovuti, dalla scadenza di ogni rateo, gli interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT. Le spese di difesa sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., per il contrasto giurisprudenziale esistente al momento della domanda, risolto solo con l’intervento delle Sezioni riunite. Nulla per le spese di giustizia, stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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