Revocabilità della pensione di inabilità dell’orfano maggiorenne (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 231 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità in favore dell’orfano maggiorenne inabile, il requisito sanitario dell’inabilità a proficuo lavoro non coincide con l’invalidità civile, né con l’attitudine al lavoro generica. Esso postula una condizione concreta e permanente di incapacità dell’interessato di dedicarsi ad un’attività remunerativa idonea ad assicurare i mezzi per i normali bisogni della vita, e va accertato tanto alla data del decesso del dante causa quanto successivamente. La sussistenza di un quadro patologico invalidante, di per sé sola, non è sufficiente ove difetti la dimostrazione documentale specialistica di una menomazione tale da pregiudicare in modo determinante la collocazione lavorativa, tenuto conto dell’età del soggetto.
Il Fatto
La ricorrente, orfana maggiorenne, aveva chiesto all’INPS la pensione di reversibilità del padre, assicurato deceduto nel febbraio 2016, deducendo di essere affetta da patologie psichiche e ortopediche tali da renderla inabile a qualsiasi proficuo lavoro e di essere a carico del genitore al momento del decesso. L’INPS aveva respinto due distinte istanze, la seconda senza sottoporre l’interessata a visita medica. La ricorrente contestava in particolare che la prima valutazione avesse considerato solo la patologia fisica, liquidando come disturbo ansioso la patologia psichica, pur in presenza di terapia psicofarmacologica.
Costituitosi in giudizio, l’Istituto eccepiva l’infondatezza del ricorso, richiamando la necessità di provare la condizione di «vivenza» a carico del dante causa e l’assenza di richieste istruttorie sul punto. Il giudice unico disponeva consulenza medico-legale, acquisendo il parere dell’UML presso il Ministero della Salute, depositato nel marzo 2024.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda il riconoscimento della reversibilità in favore dell’orfano maggiorenne inabile al lavoro. Il giudice ha ritenuto condivisibile il parere dell’UML, che aveva esaminato la storia clinica sulla base della documentazione in atti e dei colloqui specialistici, ortopedico e psichiatrico, integrati nel giudizio valutativo finale.
L’organo di consulenza ha accertato un’artrosi polidistrettuale con radicolopatia cronica in soggetto sottoposto a due pregresse nucleoplastiche lombari, e un disturbo depressivo cronico di grado moderato con ansia. Ha tuttavia escluso che tali patologie, singolarmente o congiuntamente, si appalesassero alla data del decesso o successivamente con intensità e interferenza sul funzionamento globale da configurare l’inabilità.
Quanto alla patologia ortopedica, il giudice ha evidenziato che nella manifestazione descritta dalle certificazioni non emerge uno stato menomativo e disfunzionale determinante l’incapacità lavorativa. Quanto alla condizione psichiatrica, ha rilevato una estrema carenza documentale specialistica: la prima certificazione, eseguita quasi due mesi dopo il decesso, recava solo una prescrizione psicofarmacologica senza valutazione trascritta dello status psichico; la seconda, dopo ulteriori sei mesi, delineava un quadro non compromesso e privo di assunzione di terapia antidepressiva; la terza era posteriore di due anni al decesso.
Il passaggio centrale riguarda la nozione di inabilità a proficuo lavoro. Essa non si esaurisce nel riscontro di menomazioni invalidanti, ma deve configurare una condizione concreta di incapacità di dedicarsi ad un lavoro fonte di reddito. Il giudice ha riconosciuto che la ricorrente è portatrice di un quadro invalidante, già accertato in sede di invalidità civile con riconoscimento del 50% nel 2017 su istanza di aggravamento rispetto al 35% del 2010, ma ha precisato che il requisito pensionistico è categoria a sé stante: esso richiede l’esclusione non di un’astratta capacità generica, bensì l’inidoneità concreta a svolgere attività remunerativa sufficiente ai bisogni della vita.
Il quadro complessivo è risultato non determinante a pregiudicare l’eventuale collocazione lavorativa, anche in relazione all’età del soggetto. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura eminentemente tecnica della questione medico-legale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.