Nuova società in house rifiuti e controllo ex art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 140 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dalla legge n. 118/2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il parere deve verificare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa sia attuata, con riguardo all’analitica motivazione su necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’onere motivazionale può essere assolto mediante rinvio per relationem agli atti di settore e al piano economico finanziario asseverato, purché questi contengano la motivazione analitica richiesta. Resta in capo all’ente il compito di monitorare l’evoluzione economica della società e di assicurare gli accantonamenti a tutela dell’equilibrio di bilancio.
Il Fatto
Il Comune trasmette alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui prende atto della scelta del Consiglio di bacino di affidare il servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani a una costituenda società in house, denominata Newco SpA. L’operazione coinvolge cinquantotto comuni del bacino Verona Nord; il Comune vi aderisce indirettamente, tramite il consorzio di diritto pubblico di cui è socio, che acquisisce le quote in nome e per conto dei consorziati.
La delibera dà atto che l’onere motivazionale dell’art. 5 TUSP è assolto per relationem alla relazione e al piano economico finanziario asseverato approvati in sede di bacino. All’esito, l’ente assume la qualifica di socio indiretto, con la conseguente trasmissione dell’atto alla Corte dei conti per il parere.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della funzione di controllo delineata dalle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022. L’autonomia contrattuale del soggetto pubblico si articola in due fasi: la prima pubblicistica, di determinazione della volontà di assumere la veste di socio; la seconda privatistica, di attuazione tramite atto costitutivo, statuto e contratto. Il controllo si inserisce nel passaggio tra le due, per scrutinare i presupposti prima che la scelta sia tradotta in strumenti di diritto privato.
La fattispecie rientra tra le ipotesi di parere: all’esito dell’operazione il Comune acquista la qualità di socio in via indiretta. L’atto risulta adottato con delibera del Consiglio comunale, conformemente alle modalità dell’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP. La Sezione osserva che i margini di discrezionalità dell’ente sono ridotti, poiché la scelta del modello in house e dell’operazione societaria è già stata operata in sede di Consiglio di bacino, in forza della normativa statale e regionale di settore.
Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la costituzione di una società per azioni e l’attività di produzione di un servizio di interesse generale integrano i requisiti degli artt. 3 e 4 TUSP. Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue il profilo oggettivo, relativo alla capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, da quello soggettivo, riferito alla situazione dell’ente procedente. Sotto il primo profilo richiama la necessità di un business plan affidabile e attendibile; sotto il secondo, la copertura delle spese e il rispetto dell’equilibrio di bilancio.
La delibera prende atto del piano asseverato e delle risultanze reddituali e patrimoniali ivi rappresentate, mentre l’ente dichiara che i fondi per l’acquisto delle quote restano nella disponibilità del consorzio, senza oneri a carico del proprio bilancio. Manca tuttavia una specifica indicazione sul principio dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica: donde la precisazione della Sezione, che rimette all’ente il monitoraggio della situazione economica della società e gli accantonamenti di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011.
La convenienza economica e i principi di efficienza, efficacia ed economicità risultano adeguatamente motivati per relationem, essendo presenti nel piano l’analisi di sensitività e il confronto con affidamenti tramite gara pubblica, con i fabbisogni standard e con i dati ISPRA. Viceversa, sul profilo della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la deliberazione consiliare non risulta motivata: donde la seconda precisazione. Il parere è pertanto positivo allo stato degli atti, con le precisazioni dei paragrafi 3.3 e 3.5.
Nota della Redazione
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