Spese di giudizio e soccombenza virtuale nella cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 236 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta restituzione delle somme trattenute e la conseguente eliminazione della contestazione sul diritto sostanziale determinano la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse all’affermazione della volontà della legge nel caso concreto. Il giudice deve comunque provvedere sulle spese di lite applicando il criterio della soccombenza virtuale. Ne consegue la condanna dell’Istituto previdenziale che abbia riconosciuto le ragioni della controparte solo in corso di causa e dopo la notifica del ricorso introduttivo. La declaratoria di cessazione presuppone l’adesione della parte ricorrente alla relativa richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di una pensione ai superstiti che, dal 2020, costituisce l’unica fonte di reddito insieme ai redditi da fabbricati, compreso l’immobile adibito ad abitazione principale. Negli anni 2020 e 2021 ha presentato regolari dichiarazioni fiscali e, per il 2022, il relativo CUD.

Con nota dell’11.05.2023 l’INPS ha contestato un debito di euro 15.210,96, riferito al periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020, per asserito superamento dei limiti di cumulo dei redditi rispetto a quelli dichiarati nell’anno 2019. Il ricorrente ha impugnato la pretesa davanti alla Corte dei conti, deducendo l’inesistenza dell’indebito, l’assenza di dolo o omissione e la propria buona fede. Nelle more, l’Istituto ha recuperato rate mensili di euro 422,53 da agosto 2023 a gennaio 2024.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico rileva che, con memoria depositata il 3.5.2024, l’INPS ha confermato il recupero operato e ha prodotto i relativi cedolini. Successivamente, la Sede competente, resasi conto dell’errore commesso, ha annullato il provvedimento di recupero e ha restituito la somma indebitamente trattenuta, pari a euro 2.535,18, sulla rata di febbraio 2024, dandone comunicazione al pensionato il 30 aprile 2024.

La Corte osserva che, a seguito della restituzione, non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e non permane la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. Richiamando Cass. n. 26299/2018, il giudicante ricorda che tale situazione ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti idonei a determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con esse, dell’interesse al ricorso.

Il Collegio precisa che può residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale. Nel caso concreto, la parte ricorrente ha espressamente aderito in udienza alla richiesta di cessazione della materia del contendere, essendo cessate le trattenute e avvenuta la restituzione della somma prelevata, con conseguente venir meno di ogni ragione di lite, come già affermato da Corte conti Campania n. 156/22.

In applicazione del principio della soccombenza virtuale, l’INPS è condannato al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori di legge in favore dei procuratori antistatari, avendo l’Istituto riconosciuto le ragioni della controparte solo in corso di causa e dopo la notifica del ricorso introduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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