Pensione privilegiata esclusa se infermità non dipende da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 98 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata ordinaria, ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, presuppone che le infermità o le lesioni siano dipendenti da fatti di servizio, dovendo questi esserne stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Il trattamento assolve a una duplice funzione, previdenziale e risarcitoria, e richiede la gravità della patologia, idonea a rendere il dipendente inabile al servizio. L’accertamento dei presupposti è rimesso all’istruttoria tecnica e la relazione del Collegio medico legale, se sorretta da un iter logico esente da vizi e non specificamente contestata, è idonea a fondare il rigetto. Non integra causa o concausa di servizio la generica valorizzazione dello stress lavorativo, ove manchino situazioni di responsabilità, imprevedibilità e rischio tali da incidere in modo determinante sullo sviluppo dell’infermità e risultino invece rilevanti fattori costituzionali favorenti.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha cessato il servizio per essere stato posto in congedo assoluto. Ha quindi agito davanti alla Corte dei conti per ottenere la declaratoria del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di sesta categoria, tabella A, o più favorevole, per le infermità indicate come disturbo da stress in persistente stato ansioso-depressivo reattivo e ipertensione arteriosa, asseritamente aggravata da recente stress lavorativo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità del ricorso ex art. 153, lett. b), c.g.c., per mancanza del provvedimento di conclusione della fase amministrativa. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha eccepito l’assenza di un provvedimento negativo di riconoscimento e di un’istanza amministrativa, nonché il difetto di giurisdizione; l’INPS ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva. Il giudice ha disposto la consulenza tecnica d’ufficio affidandola al Collegio medico legale della Difesa.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla c.d. ragione più liquida, che in deroga all’ordo quaestionum di cui all’art. 276 c.p.c. consente di delibare il merito in via prioritaria rispetto alle questioni preliminari e pregiudiziali, in una prospettiva di economia processuale rilevante anche ex art. 111 Cost. Richiama, in proposito, Cass. civ., Sez. trib., ord. n. 26634 del 2022.

Definito l’oggetto del giudizio nel trattamento pensionistico privilegiato, la Corte richiama l’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973: le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Il presupposto è duplice: la dipendenza eziologica dall’attività di servizio e la gravità della patologia, che deve avere reso il dipendente inabile al servizio.

L’accertamento è avvenuto mediante l’approfondimento istruttorio. Il Collegio medico legale ha depositato una relazione che, seguendo un iter logico esente da vizi (esame della documentazione, accertamenti tecnico-sanitari, giudizio diagnostico, considerazioni medico-legali), ha escluso la riconducibilità a causa di servizio delle infermità dedotte.

La motivazione valorizza l’assenza di situazioni di responsabilità, imprevedibilità e rischio idonee a incidere in modo determinante sullo sviluppo della patologia e la rilevanza, invece, di situazioni contingenti inerenti al vissuto personale. Quanto all’ipertensione arteriosa essenziale, difetta una causa scatenante identificabile, essendo i valori pressori il risultato di fattori costituzionali favorenti, quali obesità e ipercolesterolemia. Le conclusioni della relazione, non specificamente contestate ex art. 115 c.p.c., sono pertanto ritenute congrue.

Il ricorso è dunque rigettato. Le spese processuali sono integralmente compensate, in applicazione dell’orientamento di Corte cost. n. 77 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede la compensazione per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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