Contribuzione figurativa ex art. 80 l. 388/2000: inammissibile la domanda esplorativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 232 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia delle pensioni pubbliche, la giurisdizione contabile può essere attivata solo per la tutela di un interesse pensionistico concreto e attuale, non futuro ed eventuale. È pertanto inammissibile il ricorso del dipendente pubblico che chieda l’accertamento dell’invalidità superiore al 74% quale mero presupposto del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio previsto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, quando tale pretesa sia strumentale a un trattamento pensionistico mai richiesto né contestato dall’Amministrazione. La domanda giudiziale “esplorativa”, svincolata da un procedimento pensionistico in atto, difetta di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. Il ricorso è inoltre inammissibile per mancanza della previa domanda amministrativa, ai sensi dell’art. 153, lett. b), cod. giust. cont., non potendo il giudice contabile sostituirsi all’Amministrazione nel riconoscere diritti pensionistici non ancora sottoposti al suo esame.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con funzione consolare all’estero, ha presentato in data 4.11.2019 domanda all’INPS per il riconoscimento di una invalidità civile superiore al 74%, quale presupposto del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro prestato, ai sensi dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. All’esito della visita del 24.02.2020 l’Istituto riconosceva un’invalidità pari al 67%, negando il beneficio.

Il lavoratore, portatore di gravi patologie conseguenti a un pregresso evento emorragico cerebrale, ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento dell’invalidità in misura superiore alla soglia di legge, previo espletamento di consulenza tecnica medico-legale. L’INPS si è costituito eccependo, tra l’altro, la carenza di interesse attuale e la mancanza di una valida domanda amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta in via preliminare la questione dell’interesse ad agire. Il riconoscimento di un’invalidità superiore al 74% è prospettato dal ricorrente esclusivamente quale presupposto di una contribuzione figurativa utile ai fini dell’anzianità contributiva e del diritto a pensione. Si tratta, osserva la Corte, di una pretesa strumentale rispetto a un interesse non ancora oggettivamente manifestato, di incerta realizzazione futura e mai divenuto oggetto di controversia con l’Amministrazione.

L’azione giudiziaria è ammessa, per costante insegnamento, solo a tutela di interessi concreti e attuali (art. 100 cod. proc. civ.). Nei casi di domanda “esplorativa”, finalizzata al solo futuro riconoscimento del beneficio e svincolata da un procedimento pensionistico mai iniziato, il ricorso va dichiarato inammissibile. Sul punto la sentenza richiama propri precedenti, tra cui le decisioni della Sezione giurisdizionale per la Sicilia e della Sezione Lazio.

Sotto distinto profilo, il ricorso è inammissibile per mancanza della previa domanda amministrativa ex art. 153, lett. b), cod. giust. cont.. La domanda del 4.11.2019 riguardava l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap, senza alcun riferimento al beneficio figurativo. La successiva raccomandata trasmessa all’INPS, non inoltrata tramite il canale telematico, non è stata presa in carico dall’Istituto e non è idonea a configurare una valida istanza amministrativa, né può ritenersi equipollente alla domanda mai presentata dall’interessato.

Il giudice contabile, pur essendo giudice dell’intero rapporto pensionistico, non può sostituirsi all’Amministrazione esaminando domande o riconoscendo diritti pensionistici non ancora sottoposti al suo esame e non trasfusi in un provvedimento impugnabile, ancorché implicito. Nel merito, peraltro, la consulenza medico-legale ha accertato un valore percentuale delle infermità concorrenti pari al 68%, con iscrizione alla quarta categoria.

Il ricorso è dunque inammissibile. La definizione della controversia in rito consente, ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., di compensare interamente le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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