Benefici art. 80 legge 388/2000 riconosciuti anche in costanza di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 239 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse all’accertamento dei benefici di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000 sussiste anche in costanza del rapporto di servizio, poiché tali benefici incidono sul trattamento pensionistico e non sulla sola retribuzione in atto. Superata la soglia di invalidità richiesta dalla norma, il giudice contabile riconosce il diritto sulla base del parere del Collegio Medico Legale, se congruamente motivato e condiviso. L’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire è pertanto infondata quando la domanda riguardi prestazioni destinate a spiegare effetti sul futuro trattamento di quiescenza.

Il Fatto

La ricorrente, insegnante in servizio, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento di un’invalidità superiore al 75% e, per l’effetto, i benefici di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000. Aveva presentato domanda amministrativa nel 2019 ed era stata riconosciuta invalida civile nella misura del 70% con verbale del 2021; una perizia di parte attestava invece una percentuale pari o superiore al 75%. Nel 2021 aveva presentato la domanda in via amministrativa avente ad oggetto i benefici richiesti.

L’INPS, costituendosi, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, essendo la ricorrente ancora in servizio, e nel merito ha chiesto il rigetto, opponendosi alla nomina del CTU. Il giudizio è stato istruito con parere medico-legale e rinviato più volte fino all’udienza del 22.05.2024.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente. Il giudice rileva che la domanda della ricorrente non attiene a voci retributive, ma a benefici che incidono sul trattamento pensionistico. Da ciò deduce la sussistenza dell’interesse ad agire anche in costanza del rapporto di servizio, perché l’accertamento richiesto produce effetti sulla posizione di quiescenza futura.

Nel merito, la Corte si fonda sul parere del Collegio Medico Legale, che ha ritenuto applicabile una percentuale di invalidità del 78%, quindi superiore al 74% richiesto per accedere ai benefici in questione. Il giudice condivide integralmente le conclusioni del CML, qualificate come motivate, e su tale base accerta il diritto della ricorrente.

La pronuncia non si sofferma su profili ulteriori di carattere sostanziale, limitandosi a recepire l’esito della consulenza tecnica e a trarne le conseguenze in ordine all’accoglimento del ricorso. La decisione conferma dunque l’impostazione secondo cui, una volta superata la soglia percentuale richiesta dalla norma, il diritto ai benefici segue automaticamente, senza che la permanenza in servizio possa precluderlo.

Quanto alle spese, la Corte condanna il resistente soccombente al pagamento di € 1.500,00, oltre IVA, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario; nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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