Controlli interni degli enti locali: adeguatezza e raccomandazioni della Sezione regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 107 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con cadenza annuale, il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio, secondo quanto disposto dall’art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. La valutazione riguarda l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema, nonché l’osservanza dei vincoli organizzativi, finanziari e contabili. Il corretto funzionamento dei controlli interni costituisce presidio di sana gestione e salvaguardia dell’integrità e della trasparenza delle risorse pubbliche. Ove il sistema risulti sostanzialmente adeguato, ma permangano criticità, la Sezione ne prende atto formulando raccomandazioni e riservandosi di verificarne il superamento nei successivi cicli di controllo.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023. L’Ente aveva trasmesso le relazioni-questionario previste dalle Linee guida della Sezione delle Autonomie, che avevano già in precedenza rilevato una limitata adeguatezza del sistema.

Con chiarimenti istruttori, il comune ha fornito delucidazioni sulle risposte negative o incoerenti e ha integrato la documentazione, trasmettendo anche il regolamento sui controlli interni aggiornato nel 2025.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 148 TUEL e il sistema dei controlli interni disciplinato dagli artt. 147 e ss. cod. proc. pen. Il Collegio muove dalle finalità del controllo esterno, individuate dalla Sezione delle Autonomie, che comprendono la verifica dell’adeguatezza funzionale del sistema e la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati.

Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’Ente ha adottato un regolamento più organico rispetto al passato e ha chiarito le modalità di campionamento. Le tecniche adoperate restano tuttavia di tipo casuale semplice, non ancora pienamente conformi ai criteri statistico-probabilistici indicati dalla Sezione delle Autonomie. La Sezione raccomanda pertanto una reportistica periodica e sistematica.

Quanto al controllo di gestione, la reportistica è risultata tempestiva e il referto coerente con le prescrizioni legislative. Permane però l’assenza di strumenti analitici quali la contabilità analitica per centri di costo, gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità e il benchmarking. Sul controllo strategico, i risultati di raggiungimento degli obiettivi mostrano oscillazioni tra le annualità, che suggeriscono un rafforzamento dei meccanismi di pianificazione e monitoraggio infrannuale.

Sul controllo sugli equilibri finanziari, emergono criticità nella capacità di riscossione e nella gestione dei residui, con effetti sull’accantonamento nel Fondo garanzia debiti commerciali. Sul controllo sugli organismi partecipati, la Sezione ribadisce la necessità di un monitoraggio strutturato anche per le partecipazioni minoritarie. Sul controllo sulla qualità dei servizi, il campione dell’indagine è ritenuto non rappresentativo. Infine, il regolamento non contempla disposizioni specifiche per i controlli sugli interventi finanziati con fondi PNRR.

All’esito delle verifiche, la Sezione accerta la sostanziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni, con le raccomandazioni formulate, riservandosi di verificarne il superamento nei successivi cicli di controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 147 c.p.p.

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