Estinzione del processo per mancata prova della notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 253 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza entro il decimo giorno che precede la data di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c. L’inosservanza di tale adempimento determina l’estinzione del processo, dichiarabile d’ufficio ai sensi dell’art. 111 c.g.c., restando irrilevante ogni valutazione sul merito della pretesa azionata. La pronuncia di estinzione consegue alla rilevazione del vizio processuale, anche quando la domanda sia stata nel frattempo riconosciuta dall’ente previdenziale. Su di essa nulla è dovuto per le spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha chiesto l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione, con attribuzione alla parte retributiva dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995. L’INPS non si è costituito in giudizio.
Con successiva memoria, il difensore ha rappresentato che l’ente previdenziale ha riconosciuto quanto richiesto, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ma ha altresì dato atto di non avere provveduto alla notifica all’INPS del ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza, concludendo per la declaratoria di estinzione del processo con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico delle pensioni ha esaminato anzitutto la questione processuale, che assorbe ogni altra. La domanda attorea era stata nel frattempo soddisfatta dall’INPS, ma ciò non esonera il ricorrente dall’osservanza degli oneri di impulso processuale previsti dal codice di giustizia contabile.
La Corte ha rilevato che la parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., a norma del quale «Il ricorrente deve altresi’ depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza». La notifica del ricorso e del decreto di fissazione costituisce l’adempimento posto a carico del ricorrente a garanzia della regolare instaurazione del contraddittorio e della piena conoscenza dell’iniziativa giudiziale da parte dell’ente convenuto.
L’omesso deposito delle prove della notificazione integra un vizio di improcedibilità sanzionato dalla legge con l’estinzione del processo, che il giudice dichiara d’ufficio ai sensi dell’art. 111 c.g.c. La pronuncia ha natura dichiarativa e non presuppone né un accertamento del merito, né una richiesta di parte in tal senso.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato estinto. Nulla è stato disposto per le spese di giudizio, secondo la statuizione contenuta nel dispositivo, che demanda alla Segreteria i successivi adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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