Cessata materia del contendere su ricorso pensionistico per art 54 dPR 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 252 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per il riconoscimento del ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, la sopravvenuta liquidazione della prestazione richiesta nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere. Venuto meno l’interesse ad agire per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio. Le spese di lite sono compensate, non essendovi contrasto sulla fondatezza della domanda. La pronuncia presuppone che l’amministrazione abbia integralmente riconosciuto, in via stragiudiziale, quanto domandato in sede giurisdizionale.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, chiedendo il ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e conseguente riconoscimento dell’aliquota fissa del 44 per cento.

Costituitasi in giudizio, l’INPS ha rappresentato di aver già rideterminato la pensione secondo l’indirizzo delle Sezioni riunite, applicando la percentuale del 2,44 per cento, e di aver corrisposto gli arretrati con la rata di dicembre 2023, depositando la relativa documentazione. Con successiva memoria il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo con spese compensate. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico delle pensioni affronta una questione di sopravvenienza, non di merito. La domanda introduttiva atteneva all’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 sulla quota retributiva della pensione. Nelle more del giudizio, la prestazione richiesta è stata liquidata dall’ente previdenziale, che vi ha provveduto in conformità all’indirizzo delle Sezioni riunite.

La Corte rileva che il venir meno della pretesa sostanziale, integralmente soddisfatta dall’amministrazione, priva il ricorso di interesse. Manca, a quel punto, la condizione dell’interesse ad agire, che sorregge l’azione. Ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in luogo di una pronuncia di merito.

Quanto alle spese, il giudice le compensa integralmente. La scelta si spiega con la natura della vicenda: la sopravvenuta soddisfazione della domanda non è seguita a una soccombenza accertata, ma a un adeguamento spontaneo dell’ente previdenziale. Nulla è disposto per le spese di giudizio.

Il dispositivo dichiara quindi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e nulla per le spese di giudizio, ordinando alla Segreteria gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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