Giudizio di conto su imposta di soggiorno e difetto di ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 64 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la dichiarazione di irregolarità del rendiconto per tardività della resa, ai sensi dell’art. 139 del d.lgs. n. 174/2016, e per mancata sottoscrizione da parte dell’agente contabile non comporta di per sé addebito di responsabilità. Quando l’imposta risulti versata da un diverso agente e non emergano ammanchi, il giudice dichiara che non si deve procedere sul conto, senza addebiti. La regola processuale degli artt. 146 e 147 c.g.c. impone il giudizio di conto solo in presenza di difetto di pareggio o di irregolarità rilevanti; il difetto di ammanchi e di profili di responsabilità integra gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione dell’imposta di soggiorno relativa al periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, resa da un agente contabile di un Comune per il tramite di una struttura ricettiva e depositata nel novembre 2023. Con relazione del magistrato relatore, il conto è stato ritenuto irregolare perché non reso tempestivamente, con compilazione d’ufficio da parte dell’ente, e perché privo della firma dell’agente contabile incaricato.

Il Presidente della Sezione ha fissato l’udienza di discussione. La Procura regionale ha depositato memoria chiedendo un provvedimento interlocutorio o istruttorio e la restituzione degli atti al magistrato istruttore, per accertare l’effettiva consistenza del carico dell’agente e l’ammontare dell’imposta riscossa e da riversare. L’agente contabile non ha depositato memoria. La causa è stata rinviata per acquisizioni istruttorie sul pagamento del tributo.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016). Il primo prevede che, quando il conto chiude in pareggio e risulta regolare, il giudice designato deposita la relazione con cui propone il discarico dell’agente contabile. Ove il relatore rilevi l’assenza del pareggio o l’irregolarità del conto, si applica il secondo: entro trenta giorni dal deposito della relazione il Presidente fissa con decreto l’udienza di discussione.

Nel caso concreto, la relazione aveva evidenziato due profili: la resa tardiva del conto e la mancata sottoscrizione da parte dell’agente evocato. Si tratta di irregolarità formali che, di per sé, non dimostrano un pregiudizio erariale.

L’istruttoria, attivata sul punto del pagamento del tributo, ha chiarito che la struttura ricettiva ha registrato pernottamenti nell’anno di riferimento e che i soggiorni sono stati dichiarati con gestione tramite piattaforma digitale, che versa l’imposta per conto delle strutture associate in regime convenzionale con il Comune. Non sono emerse violazioni degli obblighi di versamento da parte del titolare della struttura, ferme restando le irregolarità relative alla resa del conto.

Il passaggio decisivo è che, sebbene il conto non sia stato depositato, l’imposta risulta pagata non dall’agente evocato ma da un altro agente. Da qui il difetto di ammanchi e l’assenza di profili di responsabilità. Tali circostanze, secondo la Sezione, integrano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

La Corte dichiara pertanto che non si deve procedere sul conto giudiziale, senza addebiti di responsabilità, e compensa le spese. La pronuncia conferma che l’irregolarità del rendiconto non equivale automaticamente a danno erariale, quando il tributo risulti comunque acquisito dall’ente attraverso un diverso agente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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