Irregolare il conto economale reso con prassi interne non formalizzate (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 176 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile di un’Università è irregolare quando la gestione del fondo economale si è svolta in assenza di un regolamento interno specifico, sulla base di prassi operative non formalizzate e di un gestionale informatico non concepito per la rendicontazione giudiziale, con causali generiche, beneficiari non identificati e spese non riconducibili ai presupposti di urgenza e imprevedibilità. La mancata sottoscrizione del registro da parte dell’agente non integra, di per sé, causa di improcedibilità, avendo egli sottoscritto la nota di trasmissione e attestato la riferibilità soggettiva dell’elaborato. La responsabilità organizzativa dell’amministrazione assume rilievo preminente e l’assenza di condanna dell’agente esonera il giudice dal provvedere sulle spese. Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto decorre dal perfezionamento del deposito mediante il sistema SIRECO.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto esamina il conto giudiziale riferito a un agente contabile, economo di un centro interdipartimentale di ricerca di un ateneo, per l’esercizio 2018. Con relazione di irregolarità il magistrato istruttore segnalava l’assenza della sottoscrizione dell’agente e del provvedimento di parificazione, la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno e, nel merito, una gestione non verificabile: causali generiche e cumulative, utilizzo dell’anagrafica “Soggetti diversi“, rimborsi a dipendenti, spese eccedenti i requisiti di urgenza e modico valore, reintegri successivi oltre lo stanziamento iniziale.
L’agente eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del quinquennio, assumendo il deposito del conto al 13 novembre 2019 e il deposito della relazione al 19 novembre 2024. Nel merito contestava ogni addebito, richiamando le prassi dell’ateneo, il decreto dirigenziale di parificazione e il verbale del collegio dei revisori, e chiedeva il discarico.
La Motivazione della Corte
L’eccezione di estinzione è respinta. Il Collegio accerta, dai sistemi GIUDICO e SIRECO, che la resa riferita al conto è stata effettuata il 19 novembre 2019: la data del 13 novembre coincide con la sola sottoscrizione digitale dell’estratto del registro, non con il perfezionamento del deposito. Solo dal deposito rituale il conto poteva essere assegnato al giudice designato e la Procura acquisirne notizia, secondo l’art. 140, c. 1 e 3, c.g.c. e l’art. 145, c. 1, c.g.c. Il d.P.R. n. 126 del 24 maggio 2022 conferma che il deposito si perfeziona con l’upload in SIRECO e l’attribuzione del numero di protocollo; pertanto il quinquennio decorre dal 19 novembre 2019 ed è stato validamente interrotto.
Quanto alla mancata sottoscrizione, il conto è costituito dalla stampa del registro estratta dal sistema U-GOV e firmata dal direttore dell’area finanza, responsabile del procedimento. L’agente ha però sottoscritto la nota di trasmissione. Poiché la prassi dell’ateneo non prevedeva la sottoscrizione del registro da parte degli economi, il Collegio esclude che l’omissione integri causa ostativa alla procedibilità.
Analogo esito per la parificazione. Il provvedimento manca per il conto in esame, ma il decreto dirigenziale acquisito per altro conto della stessa tipologia e dello stesso esercizio attesta l’esito positivo della parificazione contabile; tali risultanze sono estensibili per identità di esercizio, procedura e soggetto responsabile. L’adempimento è rimesso a un organo diverso dall’agente, estraneo alla sua sfera di responsabilità.
Nel merito il conto non è approvabile ai sensi dell’art. 149, c. 2, c.g.c. Il regolamento di ateneo allora vigente disciplinava il fondo in termini essenziali, senza individuare le tipologie di spesa ammissibili né un sistema autorizzativo autonomo; il fondo era di fatto governato da impostazioni del gestionale e da prassi tecniche prive di copertura regolamentare. Le uscite hanno superato la dotazione iniziale mediante reintegri disposti senza deliberazione dell’organo competente, in violazione del principio di programmazione. Il registro non esponeva i dati analitici e indicava spesso il beneficiario in modo generico, rendendo difficoltosa la verifica della spesa.
Le irregolarità sono ricondotte, in larga misura, alla responsabilità organizzativa dell’amministrazione, cui spetta predisporre modelli gestionali coerenti con la rendicontazione giudiziale, autorizzazioni preventive e criteri univoci. L’agente ha operato in coerenza con l’assetto procedurale e informatico predisposto dall’ateneo. Il Collegio dichiara l’irregolarità della gestione, senza condanna, e nulla dispone sulle spese. Respinge infine l’istanza di oscuramento, non motivata e non sorretta da dati sensibili.
Nota della Redazione
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