Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 9 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile l’estinzione del processo consegue all’inosservanza del termine previsto dall’art. 155, comma 5-bis, cod. giust. cont., che impone al ricorrente di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno antecedente la data di udienza. Il rinvio operato dall’art. 111 cod. giust. cont. collega a tale omissione l’effetto estintivo, senza necessità di ulteriore verifica della fondatezza della domanda. La declaratoria di estinzione prescinde dalla costituzione delle parti intimate e non è impedita dalla mancata difesa di queste ultime. Le spese di giudizio restano non liquidabili in assenza di parte costituita.

Il Fatto

Il ricorrente aveva domandato l’accertamento del diritto, ai fini della determinazione della base contributiva e di calcolo della pensione, agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera intervenuta durante la cristallizzazione delle retribuzioni nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015. Chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti negli anni 2011/2015, con il pagamento dei maggiori ratei, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

Il MINISTERO DELLA DIFESA e l’INPS non si sono costituiti in giudizio. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte dei Conti rileva in via preliminare e assorbente un vizio di natura processuale, che preclude l’esame del merito della pretesa pensionistica. Il thema decidendum non attiene quindi alla spettanza degli emolumenti rivendicati, ma alla regolarità del contraddittorio instaurato dal ricorrente.

Il sig. XX — indicato nel provvedimento con questa sola dizione — non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, cod. giust. cont., a norma del quale il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

Il Collegio applica il richiamo contenuto nell’art. 111 cod. giust. cont., che ricollega a tale omissione la estinzione del processo. La declaratoria di estinzione viene pronunciata in composizione monocratica, definitivamente decidendo.

Quanto alle spese di giudizio, la Corte non procede ad alcuna liquidazione, non essendovi parte costituita nei cui confronti provvedere. Il principio affermato è di stretto rigore processuale: la mancata osservanza del termine di deposito delle prove di notifica opera come causa estintiva automatica, rilevabile dal giudice senza necessità di sollecitazione delle parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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