Difetto di giurisdizione contabile sulla pensione privilegiata di dipendente iscritto al FPLD (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 258 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica è radicata dal presupposto della partecipazione finanziaria dello Stato all’erogazione della prestazione, intesa in senso contabilistico come imputazione al bilancio statale della spesa o di parte di essa. Non basta l’assunzione del solo onere contributivo da parte di un’amministrazione statale per un dipendente iscritto a una gestione previdenziale autonoma. Ne consegue che le controversie aventi ad oggetto trattamenti erogati dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, posti a carico del bilancio dell’INPS e non dello Stato, esulano dalla giurisdizione contabile e appartengono al giudice ordinario, salvo che una specifica disposizione di legge le attribuisca alla Corte dei conti.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’INPS di eseguire il DM n. 120/2020 del Ministero dell’Interno e la condanna dell’Istituto al pagamento di una pensione privilegiata di settima categoria, con decorrenza dal 1° novembre 2019, oltre al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento e alla condanna del Ministero della Difesa alle spese.
L’INPS si è costituito eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario e, nel merito, l’infondatezza della domanda. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha esaminato per prima l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. Ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934 e dell’art. 18 del c.g.c., rientrano nella giurisdizione contabile le controversie in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato, cioè quelle che gravano direttamente sul bilancio statale.
Il discrimine, osserva la Corte, non va individuato nella natura pubblica o privata dell’ente di provenienza del pensionato, né nella circostanza che l’interessato sia stato dipendente pubblico. Ciò che conta è la sussistenza di una specifica disposizione di legge che attribuisca la materia alla giurisdizione contabile, oppure l’imputazione contabilistica della spesa al bilancio dello Stato-persona.
Il presupposto della partecipazione finanziaria statale deve essere inteso in senso rigoroso: non appare sufficiente l’assunzione del solo onere contributivo da parte di un’amministrazione statale per un dipendente iscritto ad autonoma gestione previdenziale. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 4854/2021, la Sez. Giur. Umbria n. 54/C/2019, la Sez. Giur. Lazio n. 486/2020, la Sez. Giur. Sardegna n. 141/2018 e la Sez. Giur. Sicilia n. 332/2019.
Nel caso concreto il ricorrente è titolare di una pensione iscritta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, avendo chiesto nel 2011 il trasferimento alla gestione privata della posizione assicurativa, confluita nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Il trattamento invocato grava dunque sul bilancio dell’INPS e non su quello dello Stato, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, innanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
La particolare complessità delle questioni trattate e le pregresse incertezze giurisprudenziali in materia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, con nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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