La residenza di fatto integra il requisito del reddito di cittadinanza (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 179 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma, pronunciata dalla Corte costituzionale, ne determina l’eliminazione con efficacia ex tunc, con la conseguenza che la norma non è più applicabile neppure ai rapporti sorti antecedentemente alla pubblicazione della decisione, salvi i rapporti ormai esauriti. Ne consegue che, nel giudizio di responsabilità amministrativa, la condotta ascritta al convenuto va valutata secondo il testo normativo come manipolato dalla pronuncia di accoglimento. Il requisito della residenza in Italia “per almeno 5 anni”, richiesto dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 4/2019 per il beneficio del reddito di cittadinanza, non necessariamente coincide con la residenza anagrafica: la natura continuativa del requisito e la ratio della norma, volta a selezionare soggetti con effettivo radicamento territoriale, impongono di accordare rilievo anche alla residenza di fatto ai sensi dell’art. 43 c.c., consentendo all’interessato di fornire prova della sua presenza effettiva nel territorio nazionale. La causa penale pendente per i medesimi fatti non assume carattere pregiudiziale rispetto al giudizio contabile, non ricorrendo i presupposti per la sospensione del processo ex art. 106 c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una cittadina rumena per sentirla condannare al pagamento in favore dell’INPS di una somma, a titolo di dolo, per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. Secondo l’accusa, la convenuta avrebbe dichiarato falsamente, nelle domande presentate nel 2020 e nel 2021, di risiedere in Italia da almeno dieci anni, mentre dalle verifiche anagrafiche risultava immigrata solo dal 2017. Il procuratore ha sostenuto l’irrilevanza della successiva dichiarazione di incostituzionalità del requisito decennale, ridotto a cinque anni dalla Corte costituzionale, dovendo il requisito sussistere al momento della domanda. La convenuta ha eccepito la nullità della citazione per vizi di notifica, ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale e ha contestato nel merito l’addebito, sostenendo di risiedere di fatto in Italia sin dal 2011.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto le eccezioni processuali. La notifica dell’invito a dedurre è stata ritualmente eseguita secondo il modello dell’art. 140 c.p.c., essendo documentato il deposito della copia presso la casa comunale e l’invio della raccomandata informativa. Quanto alla richiesta di sospensione, le Sezioni Riunite hanno chiarito che la causa penale non costituisce antecedente necessario del giudizio contabile, che conserva piena autonomia di cognizione sui medesimi fatti materiali.
Nel merito, la Corte ha applicato il principio dell’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale. La norma che richiedeva la residenza decennale è stata eliminata con effetto ex tunc, sicché la condotta va valutata in base al requisito quinquennale risultante dalla manipolazione operata dalla sentenza n. 31/2025. Non potendosi configurare un rapporto esaurito, la nuova disciplina si applica al caso di specie.
Sul punto centrale, la Sezione ha osservato che la norma non menziona la residenza anagrafica. L’esigenza di una presenza continuativa nell’ultimo biennio e la finalità della misura, volta a premiare un effettivo radicamento nel territorio, impongono di fare ricorso alla nozione civilistica di residenza ex art. 43 c.c., intesa come dimora abituale e volontaria, dimostrabile anche attraverso le consuetudini di vita e le relazioni sociali e familiari. Tale lettura è coerente con l’orientamento del giudice ordinario e con la prassi ministeriale, la cui esistenza il Collegio ha comunque ritenuto non decisiva.
Applicando questi principi, la Corte ha ritenuto che la convenuta abbia fornito sufficienti elementi probatori del proprio radicamento in Italia da almeno cinque anni prima della domanda: la tessera sanitaria del 2011, un contratto di locazione registrato nel 2014 e l’adesione al patto di servizio con il centro per l’impiego nello stesso anno. Tali riscontri documentali, non contestati, dimostrano la residenza di fatto antecedente all’iscrizione anagrafica del 2017. Assorbita la questione relativa alla paternità della prima domanda, la Corte ha respinto la domanda attorea e ha compensato le spese, ravvisando la novità della questione e il recente intervento del Giudice delle leggi.
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Nota della Redazione
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