Debiti fuori bilancio: accantonamento a rendiconto non sostituisce il riconoscimento consiliare (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 160 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presenza di un accantonamento in bilancio o a rendiconto, ancorché effettuato in via prudenziale a fronte di un’obbligazione potenziale, non equivale né surroga l’adozione di un formale impegno di spesa e non può essere utilizzata direttamente per il pagamento. L’obbligazione sorta in violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 TUEL resta un debito fuori bilancio e l’unico meccanismo di sanatoria contabile è il riconoscimento consiliare ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), TUEL. Solo l’intervento dell’organo consiliare attribuisce alla spesa la copertura finanziaria e la legittimazione sostanziale, previo accertamento dell’utilità e dell’arricchimento per l’ente. L’accantonamento costituisce la provvista impiegabile soltanto dopo il formale inquadramento giuridico dell’obbligazione.
Il Fatto
Un Comune stipula con un’associazione una convenzione, previamente approvata dall’Amministrazione, per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità istituzionali dell’ente, con previsione di un mero rimborso spese. La convenzione non è seguita dall’adozione di un formale impegno di spesa da parte del responsabile finanziario competente. Nel medesimo esercizio l’ente accantona in via cautelativa, nel rendiconto della gestione, una somma pari alla spesa massima prevista dalla convenzione.
Il Comune chiede alla Sezione regionale di controllo se, qualora l’associazione richieda il rimborso pattuito, sia possibile procedere al pagamento mediante utilizzo delle somme accantonate, senza ricorrere alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), TUEL.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica innanzitutto l’ammissibilità dell’istanza sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo, richiamando i presupposti elaborati dalla Sezione delle Autonomie. L’istanza è ammissibile: è sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente e attiene alla materia della contabilità pubblica, concernendo la gestione finanziaria e i presupposti per la formazione dei debiti fuori bilancio.
Nel merito, la Corte ricorda che l’art. 191 TUEL impone agli enti locali di effettuare spese solo a fronte di un impegno contabile registrato e della correlativa attestazione di copertura. La regola esprime il canone dell’equilibrio di bilancio ed è espressione della funzione autorizzatoria del Consiglio comunale. Poiché la spesa per il rimborso non è stata oggetto di impegno, si configura la violazione dei commi 1, 2 e 3 del citato art. 191.
Per tali evenienze il Testo Unico prevede un meccanismo di sanatoria contabile di natura eccezionale e di stretta interpretazione: il riconoscimento consiliare del debito derivante da acquisizione di beni e servizi, nei limiti dell’accertata utilità e dell’arricchimento per l’ente. In difetto di questi presupposti sostanziali il debito non è riconoscibile e resta a carico di chi ha consentito la prestazione non autorizzata, secondo la previsione dell’art. 191, comma 4, TUEL.
Sul quesito specifico la Sezione chiarisce che l’accantonamento prudenziale non equivale né surroga l’atto autorizzatorio: la sua presenza o assenza non è elemento decisivo per stabilire se ricorra un debito fuori bilancio, come già affermato dalla Sezione Lombardia n. 317/2023/PRSE. L’iscrizione ha solo l’effetto di evidenziare la posta nel risultato di amministrazione e di vincolare la quota a futura destinazione. Solo la deliberazione consiliare può attribuire valida copertura finanziaria, altrimenti eludendo la riserva consiliare in materia di bilancio.
La Corte richiama quindi la giurisprudenza contabile sul ruolo del riconoscimento e la natura non costitutiva dell’obbligazione (Sez. Autonomie n. 27/2019/QMIG). L’utilizzo dell’avanzo o della specifica quota accantonata per finanziare i debiti riconosciuti è espressamente consentito dall’art. 193, comma 3, TUEL: solo all’esito di tale procedura il pagamento potrà essere effettuato legittimamente. Il riconoscimento tempestivo è obbligo giuridico, non scelta discrezionale, e l’inerzia incide sulla veridicità della rappresentazione contabile e sugli equilibri finanziari.
Nota della Redazione
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