Riliquidazione della pensione militare mista con il coefficiente annuo del 2,44% (Corte dei Conti Sez. II App. n. 145 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra 15 e 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile. Il principio di diritto espresso dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM è vincolante ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 174/2016. La riliquidazione può essere disposta anche in assenza di previa istanza amministrativa, perché l’originaria domanda di applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 esprime un petitum sostanziale di ricalcolo che ricomprende la diversa articolazione richiesta.

Il Fatto

Un Primo Maresciallo Luogotenente dell’Esercito Italiano cessa dal servizio con oltre 41 anni di anzianità e con un’anzianità superiore a 15 anni al 31 dicembre 1995. Titolare di pensione ordinaria diretta d’anzianità liquidata con il sistema misto, agisce davanti alla Sezione giurisdizionale per il Veneto per ottenere la riliquidazione con l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, oltre arretrati e accessori.

Il primo giudice rigetta la domanda principale e dichiara inammissibile quella subordinata, proposta con note d’udienza, volta ad applicare il coefficiente del 2,44% individuato dalle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, per assenza di previa istanza amministrativa. Propone appello il pensionato; l’INPS si costituisce rimettendosi alle determinazioni della Corte.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ricostruisce il contrasto giurisprudenziale: in passato la prevalente giurisprudenza contabile, anche d’appello, riconosceva l’aliquota del 44% nelle fattispecie analoghe. La materia è stata poi disciplinata dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, depositate il 4 gennaio 2021, che hanno affermato il principio del calcolo proporzionale all’anzianità effettivamente maturata al 31 dicembre 1995.

Il Collegio aderisce a tale soluzione, ritenendola finalizzata a contemperare la normativa di favore dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 con le regole della legge n. 335/1995. La quota retributiva di chi dal 1° gennaio 1996 entra nel sistema contributivo viene così determinata in misura proporzionale all’anzianità posseduta. A tale principio si è univocamente conformata la successiva giurisprudenza d’appello.

Ne deriva l’accoglimento parziale dell’appello e la riforma della sentenza impugnata. La Corte riconosce il diritto alla riliquidazione della quota retributiva con il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.

Il Collegio esclude che tale riconoscimento sia impedito dall’assenza di previa istanza amministrativa. Il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica devolve al giudice l’intero rapporto controverso, con tutte le questioni concernenti sussistenza, misura e decorrenza del diritto. L’originaria domanda, pur imperniata sull’art. 54, esprimeva un petitum sostanziale di ricalcolo della pensione, che ricomprende la percentuale di ricalcolo determinata dalle Sezioni riunite.

Sui ratei arretrati spettano la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., e gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale. Le spese di entrambi i gradi sono compensate, per l’accoglimento solo parziale e per la novità dell’orientamento nomofilattico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *