Giudizio di conto e sindacato sugli atti di affidamento della gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 291 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha per oggetto lo scrutinio di legittimità della gestione dell’agente contabile, attraverso il controllo del conto consuntivo dallo stesso predisposto, e non si estende al sindacato generalizzato di legittimità degli atti amministrativi con i quali viene individuato l’agente e affidato il servizio da rendicontare. Tali atti, finché non siano rimossi dall’ordinamento da parte dell’autorità giudiziaria competente o di quella amministrativa, costituiscono i parametri di riferimento cui l’agente deve conformare la propria attività. Nel giudizio di conto non è esperibile l’istituto della disapplicazione dell’atto amministrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 l. n. 2248/1865, all. E. Eventuali profili di illegittimità della proroga del rapporto concessorio restano estranei al giudizio di conto e sono rimessi alle valutazioni della Procura regionale in sede di responsabilità amministrativa. L’attendibilità della reportistica prodotta dal sistema digitale di bigliettazione, certificato SIAE, non esonera l’Amministrazione dal dovere di riscontri autonomi in sede di parificazione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Lazio decide su tre conti giudiziali, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, presentati dall’agente contabile incaricato della riscossione degli incassi di entrata di un polo museale romano articolato in più sedi. I conti recano il visto del segretario amministrativo e quello di regolarità della Ragioneria provinciale dello Stato.
Il giudice designato, all’esito di una complessa istruttoria integrata da accertamenti della Guardia di Finanza, formula ai sensi dell’art. 147, comma 2, c.g.c. richiesta di pronuncia collegiale su due questioni preliminari e, nel merito, sulla regolarità delle gestioni. I profili critici riguardano la vigenza di un valido supporto negoziale del rapporto concessorio nel triennio, l’assenza delle reversali di versamento in Tesoreria e l’idoneità della sola reportistica prodotta dall’agente a provare il carico dei biglietti emessi dopo la digitalizzazione della bigliettazione. L’agente contabile chiede la declaratoria di regolarità e il discarico; la Procura regionale conclude nello stesso senso, rimettendo al Collegio la valutazione su eventuali supplementi istruttori.
La Motivazione della Corte
Sul primo quesito il Collegio opera un duplice passaggio. Verifica anzitutto la sussistenza di un quadro regolamentare vigente nel triennio: la concessione del 1997, integrata dalla convenzione sul servizio di biglietteria, è stata oggetto di rinnovi espressi e di proroghe ex lege, prima per effetto dell’art. 14 d.l. n. 159/2007 e poi dell’art. 7, comma 5, d.l. n. 194/2009, che ha mantenuto efficaci i rapporti in atto fino all’aggiudicazione delle gare. Il comportamento concludente di entrambe le parti, unitamente ai pareri dell’Ufficio legislativo del Ministero e alla delibera ANAC n. 629 del 2021, conferma il permanere del rapporto. La Corte dei conti richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 2024 sulla funzione del giudizio di conto, destinato agli agenti che riscuotono entrate e non agli ordinatori della spesa.
Il Collegio riconosce che il giudizio di conto ha assunto carattere sostanziale ed è esteso all’accertamento della legittimità delle operazioni di maneggio del bene pubblico rispetto al quadro regolamentare di riferimento, potendo sindacare anche clausole negoziali incidenti sui titoli giuridici dei valori contabili. Tuttavia esclude che ciò comporti un sindacato generalizzato sugli atti amministrativi di individuazione dell’agente e di affidamento del servizio: diversamente, il baricentro del giudizio si sposterebbe dall’attività dell’agente a quella dell’amministrazione. La distinzione è netta rispetto al giudizio di responsabilità, dove la legittimità del provvedimento costituisce elemento fattuale della condotta del funzionario. Esclusa anche la disapplicazione, le gestioni risultano svolte nella vigenza della convenzione, non sindacabile in questa sede; i profili di illegittimità della proroga restano rimessi alla Procura regionale.
Quanto alla prova del carico, gli artt. 6-8 della convenzione imponevano il collegamento in tempo reale con il CED e la reportistica mensile: obblighi assolti, come emerge dal sistema certificato SIAE e immodificabile. Le carenze attengono invece ai controlli dell’Amministrazione, che si è limitata a raffrontare gli importi dichiarati con le somme versate, senza riscontri autonomi. Pur non emergendo dubbi sull’attendibilità dei dati, tali modalità non integrano i requisiti di autonomia e alterità richiesti in sede di parificazione, con indirizzo per i futuri esercizi. Gli ulteriori rilievi sui riversamenti e sulle discrasie dei report sono superati dalle deduzioni dell’agente. Il Collegio dichiara regolari le gestioni e ammette al discarico l’agente contabile, compensando le spese.
Nota della Redazione
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