Cessata materia del contendere su riliquidazione pensione con aliquota 44 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 297 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessata materia del contendere va dichiarata quando la parte resistente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dedotta in ricorso prima della decisione. L’INPS, che abbia riliquidato il trattamento pensionistico applicando l’aliquota del 2,445 per cento annuo e corrisposto gli arretrati a far data dal 1° gennaio 2022, realizza la soddisfazione extraprocessuale della domanda. La declaratoria tiene conto del sopravvenuto intervento della Corte costituzionale n. 33/2023 e si conforma alla costante giurisprudenza contabile. La compensazione delle spese è giustificata dal contrasto interpretativo e dal recente intervento normativo.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota del 44 per cento e, in subordine, dell’aliquota del 2,445 per cento annuo a decorrere dal congedo. La domanda richiamava le sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021 delle Sezioni riunite e l’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, con richiesta di arretrati e oneri accessori.

L’INPS si è costituito eccependo la parziale infondatezza della pretesa sull’aliquota del 44 per cento e deducendo la cessata materia del contendere, avendo riliquidato e pagato sulla rata di giugno 2024 con l’aliquota del 2,44 per cento annuo dal 1° gennaio 2022. L’Istituto ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale e la non debenza del cumulo tra interessi e rivalutazione. All’udienza entrambe le parti hanno concluso per la cessata materia del contendere, con opposte richieste sulle spese.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta riguarda l’applicazione dell’aliquota di computo della pensione per il personale proveniente dai corpi di polizia e la sorte del giudizio quando la pretesa sia stata soddisfatta in pendenza di causa. Il giudice contabile verifica, sulla base della documentazione in atti, se la condotta dell’ente previdenziale abbia realizzato l’integrale riconoscimento del diritto azionato.

La Corte ha accertato che il resistente ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e al pagamento degli arretrati sul cedolino del mese di giugno 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Tale condotta è stata posta in essere in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2023 e alla costante giurisprudenza contabile richiamata nel provvedimento.

Su questa base la Corte ha dichiarato la cessata materia del contendere. La declaratoria assorbe ogni ulteriore questione, comprese le eccezioni di prescrizione e di non cumulabilità tra interessi e rivalutazione, divenute prive di rilievo pratico a fronte dell’avvenuto pagamento.

Quanto alle spese, il giudice ha disposto la compensazione delle competenze legali, nulla per le spese di giudizio. La decisione si fonda sulle diverse interpretazioni giurisprudenziali che si sono succedute e sul recente intervento normativo, circostanze idonee a giustificare l’integrale compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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