Riliquidazione pensione militare ex art. 54 d.P.R. 1092/1973 e cessazione materia contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 132 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in via amministrativa del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in attuazione degli indirizzi delle Sezioni riunite contabili, non determina la cessazione della materia del contendere ove non sia provata l’effettiva erogazione delle somme in data anteriore all’udienza. La mera produzione dell’atto di riliquidazione e dei conteggi non assolve all’onere probatorio dell’avvenuto pagamento. Il giudice contabile accerta pertanto il diritto alla riliquidazione secondo i principi delle pronunce di nomofilachia contabile e, ove il diritto sia fondato, non è legittimo alcun ulteriore provvedimento dilatorio teso a verificare l’adempimento dell’Istituto. Sulle somme spettano interessi e rivalutazione monetaria, senza cumulo, restando impregiudicata la verifica dell’effettiva liquidazione in sede esecutiva.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ha chiesto la rideterminazione della pensione con l’attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota di rendimento del 44%, oltre rivalutazione e interessi.

L’INPS si è costituito chiedendo in via principale il rigetto e, in subordine, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse o di cessazione della materia del contendere, avendo richiamato i principi delle Sezioni riunite n. 1 e 12/2021 e le circolari attuative n. 107 e 199 del 2021, con produzione dell’atto di riliquidazione e dei conteggi. Il ricorrente ha replicato opponendosi, per l’omessa effettiva liquidazione delle somme dovute.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Le Sezioni riunite contabili hanno precisato che la spettanza del beneficio di cui all’art. 54 d.P.R. 1092 del 1973 è collegata al possesso di due requisiti: la cessazione dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e la presenza, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità di servizio, anche inferiore a 15 anni. La sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni; la successiva n. 12/2021/QM ha chiarito che il beneficio spetta anche a chi al 31 dicembre 1995 presentava un’anzianità inferiore a 15 anni. Entrambe hanno fissato la misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità maturato sino a quella data.

La Corte richiama la massima della pronuncia n. 1/2021/QM, secondo cui la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato con oltre 20 anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i 15 e i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. L’aliquota del 44% non è applicabile a quei militari che a quella data vantavano un’anzianità inferiore a 15 anni.

La seconda pronuncia, n. 12/2021/QM, ha confermato che la quota retributiva va calcolata con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile anche in favore di chi al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni. Anche l’INPS si è adeguato ai nuovi principi con le circolari n. 107 e 199 del 2021, fornendo indirizzi agli uffici periferici per la riliquidazione dei trattamenti in godimento.

Tuttavia, l’attività dell’Istituto tesa al riconoscimento del diritto, pur asseverata da documentazione comprovante il ricalcolo, non è idonea a comprovare l’effettivo avvenuto pagamento in data anteriore all’udienza: essa non può pertanto legittimare la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Atteso il lungo decorso di tempo dall’introduzione del giudizio, non è del pari legittimo alcun ulteriore provvedimento dilatorio teso a verificare l’adempimento dell’Istituto.

Sussiste quindi il diritto alla riliquidazione della pensione secondo i principi delle pronunce delle Sezioni riunite. Alle somme vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., senza cumulo, spettando la rivalutazione solo se e per la parte che sopravanzi gli interessi legali. Resta impregiudicata, ai fini dell’esecuzione del provvedimento, la verifica dell’avvenuta effettiva liquidazione, in relazione alla quale non vi è prova agli atti. Le spese sono compensate per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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