Il giudizio di conto non sindaca la legittimità degli atti di affidamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 292 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha per oggetto lo scrutinio della condotta dell’agente contabile, attraverso il controllo del rendiconto, e non si estende al sindacato generalizzato di legittimità degli atti amministrativi con cui l’amministrazione individua l’agente e affida la gestione da rendicontare. Tali atti, finché non ne sia disposta la rimozione dall’ordinamento da parte dell’autorità giudiziaria competente o di quella amministrativa, costituiscono i parametri di riferimento cui l’agente deve conformare la propria attività e rispetto ai quali va valutata la regolarità della gestione. Nel giudizio di conto non è esperibile l’istituto della disapplicazione dell’atto amministrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 l. n. 2248/1865, all. E, rimessa al giudice ordinario. Eventuali profili di illegittimità dell’affidamento e delle proroghe restano rimessi alle valutazioni della Procura regionale in sede di responsabilità amministrativa. Sul piano della rendicontazione, le carenze del controllo espletato dall’amministrazione non possono riverberarsi sulla regolarità dei conti, ma impongono l’adeguamento delle tecniche di verifica del “carico” a seguito della digitalizzazione della bigliettazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda sei rendiconti depositati dall’agente riscossore per gli incassi di entrata del Parco archeologico del Colosseo, relativi agli anni dal 2017 al 2022. La gestione traeva origine da una concessione del 1997, integrata da una convenzione che disciplinava il servizio di biglietteria, poi oggetto di rinnovi e proroghe espressi e ex lege. Il giudice designato, con relazione di irregolarità, ha sottoposto al Collegio due questioni preliminari: se le plurime proroghe, anche tacite, inficiassero la regolarità delle rappresentazioni contabili; e se la documentazione prodotta dal solo agente, in assenza di strumenti telematici di controllo, fosse idonea a giustificare il carico dei biglietti emessi. In via subordinata chiedeva l’approvazione dei conti e il discarico.

L’amministrazione concedente e l’agente contabile hanno depositato memorie, sostenendo la vigenza del rapporto concessorio e l’attendibilità del sistema informatico di bigliettazione, certificato SIAE. La Procura regionale ha concluso per la regolarità delle gestioni e per il discarico.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il perimetro cognitorio del giudizio di conto. Muovendo dalla finalità costituzionale del rendiconto giudiziale e richiamando la Corte cost. n. 59 del 2024 e la Corte cost. n. 292 del 2001, il Collegio osserva che il giudizio ha come destinatari gli agenti contabili e non gli ordinatori della spesa. Esso ha assunto carattere sostanziale, estendendosi alla legittimità delle operazioni di maneggio rispetto al quadro regolamentare di riferimento, e può giungere a valutare clausole negoziali incidenti sui titoli dei valori contabili (Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, n. 62 del 2009).

Tale impostazione, tuttavia, non consente di estendere il sindacato alla legittimità degli atti con cui viene individuato l’agente e affidato il servizio, perché ne sposterebbe il baricentro dall’attività dell’agente a quella dell’amministrazione. Il Collegio distingue l’ipotesi di responsabilità amministrativa, in cui la legittimità del provvedimento è elemento della condotta dei funzionari (Cass. S.U. n. 8097 del 2007), dal giudizio di conto, ove gli atti a monte esulano dal perimetro di cognizione e restano parametri di riferimento finché non rimossi. Si esclude altresì il ricorso alla disapplicazione.

Nel caso concreto, la Corte ritiene che la gestione si sia svolta nella costante vigenza della convenzione del 1997, integrata dai rinnovi e dalle proroghe ex lege previste dall’art. 14 d.l. n. 159/2007 e dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 194/2009, riconosciuta dai comportamenti concludenti delle parti. La legittimità di tale quadro non è sindacabile in questa sede. Gli eventuali profili di illegittimità restano rimessi alle autonome iniziative della Procura regionale.

Quanto al secondo quesito, la Corte rileva che l’agente ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione e che il sistema digitale garantisce tracciabilità e immodificabilità delle operazioni. Le carenze del controllo dell’amministrazione non incidono sulla regolarità dei conti, ma impongono di adeguare le tecniche di verifica al venir meno delle matrici cartacee, mediante accesso diretto al sistema e riscontro con i flussi di ingresso fisico. Respinte le doglianze contabili di dettaglio, la Corte dichiara regolari le gestioni e ammette l’agente al discarico, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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