Valutazione medico-legale e ascrizione a Tabella B della menomazione da causa di (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 336 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata per infermità dipendente da causa di servizio, quando la questione attenga alla classificazione della menomazione, il giudice contabile non è vincolato alle valutazioni della CMO, ma è tenuto a verificarne la fondatezza sul piano tecnico. Le conclusioni del CTU, se motivate, logicamente coerenti e complete, e se raggiunte nel rispetto del contraddittorio tecnico, costituiscono elementi di prova idonei a fondare la decisione e non possono essere disattese in assenza di specifiche ragioni di segno contrario. L’accertamento di una perdita di capacità lavorativa entro la fascia compresa tra l’11% e il 20% giustifica l’ascrizione della menomazione alla Tabella B, con il trattamento dell’indennità una tantum per tre annualità, e non consente il riconoscimento della pensione privilegiata vitalizia né la qualificazione in Tabella A.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento del decreto con cui il Ministero della difesa aveva respinto la domanda di pensione privilegiata vitalizia per l’infermità dipendente da causa di servizio, insorta durante il servizio di leva e consistente negli esiti di un pregresso trauma distorsivo del ginocchio sinistro e di una sublussazione della rotula trattata chirurgicamente.
La CMO, all’esito della visita, aveva concluso per l’ascrivibilità della patologia alla Tabella B con indennità una tantum per tre annualità, corrisposta con il decreto impugnato. Il ricorrente aveva contestato tali esiti, sostenendo la permanenza e l’irreversibilità dell’infermità e invocando l’ascrizione quantomeno all’ottava categoria della Tabella A a vita, a fronte di una lesione del 25% della capacità lavorativa. Il Ministero si era costituito, richiamando il giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che aveva escluso una gravità tale da richiedere la classifica alla Tabella A.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha qualificato la questione come concernente la classificazione dell’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, e non la sua eziologia. Il ricorrente riteneva l’affezione ascrivibile alla Tabella A, categoria ottava; la Corte ha esaminato la doglianza sul piano eminentemente tecnico.
Considerata la natura della questione, il giudice ha disposto CTU nominando l’Ufficio medico-legale del Ministero della Salute, con quesito volto ad accertare il carattere della permanenza, l’irriducibilità della menomazione e l’eventuale spettanza della pensione privilegiata con ascrizione a Tabella A. Il consulente ha concluso per una perdita di capacità lavorativa compresa tra il 15% e il 18%.
La Corte ha ritenuto condivisibili le conclusioni del CTU, rilevandone la conformità al parere dell’Ospedale Militare, che aveva anch’esso valutato l’infermità ascrivibile alla Tabella B. Il consulente aveva operato dopo esami clinici integrati con dati strumentali e con l’apporto dell’esperto ortopedico. Il range percentuale accertato non esorbita dalla fascia tra l’11% e il 20%, rientrando propriamente nell’ambito della Tabella B.
Il giudizio tecnico ha confermato il trattamento già asserito dalla CMO, che aveva considerato il blocco articolare del ginocchio sinistro verosimilmente conseguente e interdipendente dalla patologia riconosciuta, valutando l’insieme del complesso menomativo. La Corte ha sottolineato che la valutazione è stata preceduta da approfondimenti strumentali, clinici e specialistici, che rendono ragionevole l’esito peritale, motivato, logicamente coerente e completo, nel rispetto del contraddittorio tecnico. Non sono emersi elementi per discostarsi dal giudizio dell’Ufficio medico-legale.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese legali per la complessità della fattispecie e nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.
Nota della Redazione
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