Inammissibile il secondo ricorso per ricalcolo pensionistico ex art 54 (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 15 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico il ricorso proposto per la medesima domanda già decisa con sentenza della stessa Sezione è inammissibile per intervenuto giudicato, anche se la nuova azione è sostenuta da diverso difensore. Qualora l’INPS abbia integralmente accolto in via amministrativa la pretesa del ricorrente, riliquidando il trattamento e pagando gli arretrati in applicazione del principio di quantificazione annua fissato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La declaratoria presuppone che l’Ente dimostri l’avvenuta riliquidazione e il pagamento, non essendo sufficiente la sola prospettazione difensiva.

Il Fatto

Due ex appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco, collocati in quiescenza con il sistema misto retributivo/contributivo e con servizio utile inferiore a diciotto anni alla data del 31.12.1995, hanno proposto unico ricorso per ottenere il ricalcolo e la riliquidazione della pensione con l’attribuzione della percentuale di rendimento prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con decorrenza dal collocamento in quiescenza.

A sostegno della domanda hanno richiamato la giurisprudenza contabile favorevole e l’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che ha esteso al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile l’applicabilità della disposizione. L’INPS si è costituito eccependo, per un ricorrente, l’avvenuta riliquidazione nel rispetto del criterio delle Sezioni riunite e, per l’altro, l’inammissibilità del ricorso per precedente sentenza sulla stessa domanda.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico affronta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ente previdenziale. Il ricorrente aveva già adito la Sezione con distinto ricorso, assistito da diverso difensore, conclusosi con la sentenza n. 41/2023 sulla medesima domanda. La circostanza, dimostrata e pacifica, è stata ammessa dalla stessa difesa all’udienza: l’eccezione è accolta e il ricorso dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in €. 500,00 oltre Iva e c.p.a.

Passando alla posizione dell’altro ricorrente, il giudice rileva che non sussistono questioni preliminari. Dalla documentazione emerge che la domanda di riliquidazione fondata sull’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 è stata integralmente accolta in via amministrativa dall’INPS, in applicazione del principio di quantificazione annua fissato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM.

L’Ente ha dimostrato, con specifica allegazione, di aver proceduto alla riliquidazione del trattamento previdenziale e al pagamento degli arretrati con il rateo di gennaio 2024. L’avvenuta soddisfazione della pretesa in sede amministrativa determina quindi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese per la sussistenza di giusti motivi.

Il dispositivo accoglie dunque l’eccezione dell’INPS per la prima posizione e dichiara la cessazione per la seconda, demandando alla segreteria gli adempimenti conseguenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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