Spese di rappresentanza e finalità di prestigio esterno dell’ente locale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 29 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di spesa di rappresentanza è connotata da una finalità tipica: accrescere il prestigio e la reputazione dell’amministrazione verso l’esterno, consentendo all’ente di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Ove tale finalità difetti e la spesa sia sostenuta in occasione di un incontro meramente interno con i dipendenti, essa non è ascrivibile alla categoria. La violazione dei criteri finalistici conduce all’illegittimità della spesa e, nel giudizio di conto, alla dichiarazione di parziale irregolarità del conto medesimo, con obbligo di restituzione dell’importo privo di idonea giustificazione.
Il Fatto
Con relazione n. 18/2024 il magistrato designato ha rimesso al Collegio l’esame del conto giudiziale reso dall’economo del Comune di Ortisei Val Gardena per l’esercizio finanziario 2020, iscritto al n. 2400 del registro di segreteria. Il conto era già stato trasmesso ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c.
La segnalazione riguardava un buono di euro 390,00 destinato a piccole riconoscenze ai dipendenti comunali in occasione dell’incontro istituzionale di Natale. Il magistrato ha ritenuto la spesa non conforme agli artt. 214 e 215 della legge regionale n. 2 del 2018 e priva di finalità di promozione dell’amministrazione e del suo prestigio. L’economo ha sostenuto la regolarità dell’esborso, riferendolo all’acquisto di contenitori per alimenti distribuiti ai dipendenti come riconoscimento per la disponibilità dimostrata durante l’emergenza sanitaria. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto con conseguente non ammissione a discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione qualificatoria della spesa, verificando se essa possa essere ricondotta alla categoria delle spese di rappresentanza. Il percorso argomentativo muove dal criterio finalistico elaborato dalla giurisprudenza contabile.
La Corte richiama il principio secondo cui la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola amministrazione verso l’esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Il precedente citato è la Sez. reg. controllo Lombardia, delib. n. 64/2024/VSG.
Da tale criterio discende che la violazione dei criteri finalistici conduce all’illegittimità della spesa sostenuta per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Il Collegio applica lo schema al caso concreto e rileva che i requisiti e le finalità richiesti non possono ritenersi sussistenti.
La ragione è duplice. Da un lato, nella menzionata occasione non erano presenti soggetti esterni; dall’altro, la spesa non era in alcun modo utile ad accrescere il prestigio e la reputazione dell’ente verso l’esterno. L’incontro si è svolto in una dimensione esclusivamente interna, rivolta ai dipendenti comunali.
Il Collegio perviene quindi alla dichiarazione di parziale irregolarità del conto giudiziale. Ne consegue l’obbligo di restituzione al Comune dell’importo del buono rimasto privo di idonea giustificazione, pari a euro 390,00, da rivalutare a decorrere dal 20 dicembre 2020. Sulla somma rivalutata sono applicati gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 64,00.
Nota della Redazione
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