Cessazione della materia del contendere e carenza sopravvenuta di interesse ad agire (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 331 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere è pronuncia in rito, di natura dichiarativa, con cui il giudice decreta l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Il venir meno dell’interesse, per effetto del soddisfacimento stragiudiziale della pretesa, impedisce la pronuncia nel merito e impone la definizione del giudizio in rito. La declaratoria presuppone la concorde richiesta delle parti e la verificata sopravvenienza del fatto satisfattivo. In presenza di oscillazioni giurisprudenziali in materia, composte solo da sopravvenuta pronuncia nomofilattica, le spese si compensano tra le parti costituite.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e titolari di trattamento pensionistico calcolato con il sistema c.d. “misto”, hanno chiesto la rideterminazione del trattamento con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, ossia la riliquidazione della quota retributiva con aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi. La domanda è stata proposta dopo un’istanza amministrativa rimasta senza risposta.

Nel corso del giudizio l’INPS ha documentato di avere proceduto alla rideterminazione del trattamento, con riconoscimento dei relativi arretrati, in applicazione delle circolari n. 107/2021 e n. 199/2021, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Anche i ricorrenti hanno aderito, avendo l’Istituto applicato la percentuale riconosciuta dalle Sezioni riunite di questa Corte.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico delle pensioni rileva la concorde richiesta delle parti e ne trae il presupposto per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La decisione non investe il merito della pretesa pensionistica, ma si colloca sul piano processuale.

La Corte qualifica la sentenza di cessazione come pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Il thema decidendum si esaurisce dunque nell’accertamento del fatto satisfattivo sopravvenuto, che ha privato i ricorrenti dell’interesse a una pronuncia di merito.

Quanto alle spese, il giudice ne dispone la compensazione tra le parti costituite. La ragione è esplicitata: la vicenda si colloca in un contesto di oscillazioni giurisprudenziali in materia, composte soltanto a seguito di sopravvenuta pronuncia nomofilattica. Il criterio della soccombenza non risulta pertanto applicabile in senso ordinario.

Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese, con mandato alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. Resta fermo l’ordine di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003, impartito con separato decreto a tutela dei dati identificativi dei ricorrenti e di eventuali danti e aventi causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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