Ottemperanza alla riliquidazione della pensione militare ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 340 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 217, comma 2, cod. giust. cont., il giudice monocratico esercita i poteri inerenti all’esecuzione delle sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali non sospese in appello. La sentenza che riconosce il diritto alla riliquidazione della pensione ai sensi dell’art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 e condanna l’ente al pagamento delle differenze sui ratei arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale, con interessi legali e rivalutazione monetaria, impone all’INPS un adempimento integrale. Gli arretrati vanno calcolati a ritroso dalla data dell’atto interruttivo della prescrizione e non dalla data del passaggio in giudicato o della nuova decorrenza del trattamento. La mancata esecuzione completa legittima l’ordine di adempimento, la fissazione di termini e la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare dell’Aeronautica Militare, aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 886/2022 pubblicata il 20/12/2022 e non appellata, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice aveva applicato sulla quota retributiva il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, tenendo conto dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, e aveva condannato l’INPS al pagamento di quanto dovuto, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Secondo il ricorrente l’esecuzione non era stata completa: la pensione annua lorda passava da € 17.037,56 a € 17.414,06, mentre gli arretrati corrisposti ammontavano a soli € 1,08 lordi. L’INPS aveva riferito che la riliquidazione era in pagamento dalla rata di maggio 2023 e che non si erano generati ulteriori arretrati. Dopo la diffida del 10 ottobre 2023, il pensionato ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 218 cod. giust. cont., chiedendo la condanna dell’Istituto alle differenze sui ratei arretrati, con interessi e rivalutazione. L’INPS non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha anzitutto verificato il proprio potere: ai sensi dell’art. 217, comma 2, cod. giust. cont., il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali non sospese dalle sezioni centrali d’appello. Ha quindi dichiarato la contumacia dell’INPS, constatata la regolarità delle notifiche.

Nel merito, la Corte ha rilevato che la sentenza da ottemperare aveva espressamente riconosciuto il diritto alla riliquidazione e aveva condannato l’Istituto al pagamento delle differenze sui ratei arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale, in considerazione dell’istanza del 2/12/2021, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il punto decisivo riguarda il criterio di calcolo degli arretrati. L’INPS aveva sostenuto che la nuova riliquidazione era in pagamento dal 2023 e che non aveva generato arretrati se non per circa un euro. La Corte ha richiamato la circolare INPS n. 199/2021, secondo cui, nelle ipotesi di giudizi aventi ad oggetto il ricalcolo della pensione con applicazione dell’art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti vanno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.

Nel caso concreto gli atti interruttivi risultavano intervenuti con la nota del 2/12/2021, e la stessa sentenza n. 886/2022 aveva riconosciuto arretrati e interessi nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente da quella istanza. L’Istituto, non avendo contestato il punto, aveva verosimilmente conteggiato gli arretrati dalla data della sentenza, affermando che l’importo era in pagamento dal maggio 2023, senza che il cedolino evidenziasse alcunché in tal senso.

Constatata la mancata esecuzione completa della sentenza, la Corte ha ordinato all’INPS di adottare tutti gli atti necessari alla corretta liquidazione degli arretrati come statuito dalla sentenza n. 886/2022 passata in giudicato e al successivo pagamento, conguagliando quanto già corrisposto. Ha assegnato un termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, con notifica del provvedimento entro i successivi 5 giorni e corresponsione dell’importo entro ulteriori 15 giorni, oltre accessori di legge. In caso di inerzia ha nominato commissario ad acta il Dirigente generale p.t. della Direzione regionale Lazio, con ulteriori 30 giorni per ciascuna fase. L’INPS è stato condannato alle spese in favore degli avvocati antistatari, liquidate in € 500.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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