Termine relazioni revisori sul rendiconto 2023 (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 146 del 27.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esercitano il controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali attraverso la relazione che gli organi di revisione economico-finanziaria devono rendere sul rendiconto dell’esercizio, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 174 del 2012 e integrato dall’art. 148-bis del TUEL. La Sezione fissa il termine entro cui la relazione deve essere trasmessa, recependo le linee guida e il questionario approvati dalla Sezione delle Autonomie. La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica, mediante la piattaforma dedicata, con obbligo per i vertici dell’ente di confermare l’avvenuta comunicazione e di fornire i dati del revisore, al fine di attivare la procedura in caso di ritardo o omissione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata ha adottato la deliberazione in esame nell’ambito della funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali. Il provvedimento recepisce le linee guida e il questionario approvati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con cui erano stati definiti i contenuti cui gli organi di revisione economico-finanziaria devono attenersi nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2023.

La questione sottoposta all’attenzione della Sezione concerne la fissazione del termine entro il quale le relazioni devono pervenire, nonché le modalità e gli adempimenti connessi alla trasmissione, compreso il raccordo con i vertici amministrativi degli enti.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 100, comma 2, della Costituzione e dal complesso delle disposizioni che disciplinano il controllo della Corte dei conti sugli enti locali. In particolare, rileva il richiamo all’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, come integrato dall’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174/2012.

Su tale base, la Sezione dà attuazione alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie, che costituiscono il parametro di riferimento per la redazione della relazione sul rendiconto 2023. Il questionario è compilabile on line mediante la piattaforma finanza territoriale dedicata.

La Sezione fissa quindi al 16 dicembre 2024 il termine ultimo entro cui gli organi di revisione di comuni e province devono inviare la relazione sul rendiconto 2023, esclusivamente tramite la piattaforma. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, gli organi di revisione devono trasmettere copia della relazione resa sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d), del TUEL, e degli eventuali referti di cui alla successiva lett. e).

Il provvedimento disciplina inoltre gli obblighi dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, chiamati a trasmettere, entro il 16 dicembre 2024 e a mezzo Pec, una comunicazione di conferma dell’avvenuta tempestiva trasmissione agli organi di revisione, nonché le generalità del Presidente dell’organo di revisione o del revisore unico. Tale adempimento è funzionale ad attivare la procedura prevista in caso di ritardo o omissione nell’invio delle prescritte relazioni.

Il percorso argomentativo conferma dunque la centralità della trasmissione telematica quale canale esclusivo del flusso informativo tra enti locali e Sezione di controllo, e il raccordo tra organi di revisione e vertici amministrativi quale garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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