Estinzione per cessazione della materia: mancata notifica dopo la sentenza costituzionale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 33 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, il ricorrente che, dopo la definizione della questione di legittimità costituzionale, non notifichi il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c. Il giudice dichiara l’estinzione con pronuncia che non comporta condanna alle spese. La rinuncia alla coltivazione del ricorso, manifestata dalla difesa in ragione del sopravvenuto difetto di interesse, esaurisce il rapporto processuale senza esame nel merito delle domande di ricalcolo del trattamento pensionistico.
Il Fatto
I ricorrenti avevano impugnato l’applicazione al proprio trattamento pensionistico dell’art. 1, commi da 260 a 268, della legge 31 dicembre 2018, n. 145. Deducendo la violazione di plurimi parametri costituzionali, chiedevano l’accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento senza le riduzioni imposte dall’art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 e senza il blocco della rivalutazione previsto dall’art. 1, comma 260 della stessa legge.
Chiedevano inoltre l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS sulle diffide, l’annullamento dei cedolini pensionistici e la condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme non erogate, oltre interessi e rivalutazione. Con decreto del 23 febbraio 2023 il giudizio era stato riassegnato. La difesa dei ricorrenti ha poi comunicato di non aver notificato il ricorso per carenza d’interesse a seguito della sentenza n. 234 del 2020 della Corte costituzionale, chiedendo l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111 c.g.c.
La Motivazione della Corte
La pronuncia si colloca su un piano rigorosamente processuale. La Corte non esamina nel merito le censure di illegittimità costituzionale articolate nel ricorso, né le domande di ricalcolo del trattamento pensionistico. Si limita a prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dalla stessa difesa dei ricorrenti.
Il dato rilevante è che la difesa ha comunicato di non aver notificato il ricorso. Il venir meno dell’impulso processuale, per effetto della mancata notifica, preclude la prosecuzione del giudizio. La Corte qualifica questa situazione come estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c., dando alla fattispecie il trattamento processuale previsto dalla norma.
La ragione dichiarata della rinuncia è il sopravvenire della sentenza n. 234 del 2020 della Corte costituzionale, intervenuta sulla disciplina della legge di bilancio 2019 richiamata dai ricorrenti. La Corte recepisce la valutazione della difesa senza sindacarne l’ fondamento, poiché la dichiarazione proveniente dalla parte è sufficiente a giustificare la definizione in rito.
La conseguenza processuale è duplice. Da un lato, la Corte dichiara l’estinzione del processo. Dall’altro, stabilisce che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, coerentemente con la natura della definizione intervenuta. La formula “nulla per le spese” chiude il dispositivo. La sentenza fissa inoltre il termine di giorni 60 per il deposito e manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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