Cessazione della materia del contendere e spese di lite nella c.d. soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 182 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti idonei a eliminare integralmente le ragioni di contrasto tra le parti, con conseguente venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire. Tale situazione deve soddisfare in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, senza che residui alcuna utilità alla pronuncia di merito. In materia di ottemperanza alle sentenze pensionistiche, la condanna alle spese di lite segue il principio della soccombenza virtuale, a carico dell’ente che, pur avendo riconosciuto la spettanza delle somme, abbia provveduto al pagamento solo dopo l’avvio del giudizio e con ritardo non tollerabile.
Il Fatto
L’istante, ex brigadiere della Guardia di Finanza, aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana il riconoscimento del diritto all’indennità di cui all’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999, con condanna delle Amministrazioni intimate. La sentenza, confermata in appello, era stata notificata e seguita da numerose diffide, rimaste senza riscontro se non per atti meramente interlocutori. L’interessato aveva quindi proposto giudizio di ottemperanza. Durante il processo, l’INPS aveva comunicato l’avvenuto provvedimento per la rideterminazione del trattamento, e la causa era stata rinviata per verificare il carattere satisfattivo del pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha accertato che l’INPS aveva provveduto al pagamento degli importi spettanti, come risultante dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ravvisando l’integrale soddisfazione delle ragioni creditorie e il venir meno dell’interesse alla pronuncia nel merito.
In punto di spese, la decisione ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Il Giudice ha osservato che, nonostante le ripetute diffide e il decorso di quasi due anni dal deposito della sentenza di primo grado e di nove mesi da quella di appello, l’INPS aveva effettuato il pagamento solo a gennaio 2026, dopo l’avvio del giudizio. Tale ritardo, non tollerabile, aveva reso necessario il ricorso, così integrando gli estremi della soccombenza virtuale dell’ente previdenziale.
La condanna alle spese non è stata estesa alla Guardia di Finanza, che aveva comunque emesso il decreto prodromico all’esecuzione della sentenza entro giugno 2025, in un termine considerato ragionevole rispetto alla data di deposito della sentenza d’appello. Le spese sono state invece poste integralmente a carico dell’INPS, quantificate in misura fissa oltre accessori, con compensazione per ogni altro rapporto processuale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.