Pensione militare, aliquota 2,44% sulla quota retributiva anche oltre il triennio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 384 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riliquidazione della pensione ordinaria del personale militare mediante applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva costituisce domanda nuova ai sensi dell’art. 207 del d.P.R. n. 1092/1973 e non è soggetta alla decadenza triennale di cui all’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973. Il principio di diritto delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 vincola il giudice di primo grado, che non può discostarsene. Sulla domanda così qualificata opera la prescrizione quinquennale, interrotta dall’istanza amministrativa, con conseguente prescrizione dei soli ratei maturati prima del quinquennio anteriore all’istanza stessa. Sugli importi dovuti spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il criterio del cumulo parziale.
Il Fatto
Il ricorrente, militare cessato dal servizio, ha chiesto in via amministrativa la riliquidazione della pensione ordinaria ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con determinazione del 7.3.2022, ha respinto la richiesta. L’INPS, investito della domanda, ha segnalato la competenza esclusiva dell’amministrazione di appartenenza.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973 e richiamando le sentenze delle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021. Il Ministero della Difesa ha eccepito la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, la decadenza triennale dell’istanza amministrativa e, in subordine, la prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il giudice rileva che la nullità della notifica risulta sanata dalla costituzione del resistente. La questione centrale riguarda l’individuazione dell’aliquota applicabile per il calcolo del trattamento pensionistico del personale militare.
Il Collegio richiama l’art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092/1973, che fissa al 44 per cento della base pensionabile la pensione del militare con anzianità utile tra i quindici e i venti anni. Sulla base delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021, l’aliquota del 44 per cento non si applica al personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e con anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni al 31 dicembre 1995. Per la quota retributiva nel sistema misto occorre quindi applicare il coefficiente del 2,44 per cento annuo per ogni anno utile, ottenuto dal rapporto tra il 44 per cento e i diciassette anni.
Il giudice sottolinea che il principio di diritto delle Sezioni riunite vincola il giudice di primo grado, poiché solo la sezione giurisdizionale d’appello può rimettere la decisione alle Sezioni riunite qualora non ne condivida il principio, ai sensi dell’art. 117 c.g.c..
Sull’eccezione di decadenza ex art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973, il Collegio ritiene che la questione relativa all’applicabilità del coefficiente del 2,44 per cento annuo si configuri come domanda nuova ai sensi dell’art. 207 del d.P.R. n. 1092/1973; l’eccezione non è pertanto fondata, in linea con il proprio orientamento richiamato nel testo.
Quanto alla prescrizione, il ricorrente l’ha interrotta con l’istanza del 13.02.2022: sono quindi prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio precedente a tale data. Il ricorso è parzialmente accolto. Sugli oneri accessori spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’eccedenza rispetto agli interessi, secondo il cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni riunite n. 10/2002. Le competenze legali sono compensate in ragione dei diversi orientamenti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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