Danno all’immagine da corruzione e restituzione del profitto: quantificazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 117 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove sia stata irrogata una pena accessoria, è equiparata alla pronuncia di condanna e integra la condizione di proponibilità dell’azione erariale per danno all’immagine della pubblica amministrazione. Il criterio del raddoppio del profitto ex art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 opera esclusivamente per i fatti-reato di corruzione coperti dal giudicato penale, con esclusione delle ulteriori imputazioni non trasfuse nella sentenza patteggiata. Per le condotte antigiuridiche prive di profitto il pregiudizio reputazionale va liquidato con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., poiché la restituzione del prezzo non compensa il discredito subito dall’ente. Il definitivo accertamento della responsabilità penale non determina di per sé lesione risarcibile: occorre la prova del clamor fori.
Il Fatto
Il Procuratore regionale conveniva innanzi alla Sezione giurisdizionale il direttore di una struttura complessa di urologia di un’azienda ospedaliera universitaria, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale all’immagine. La pretesa riguardava una gara di bacino per l’approvvigionamento triennale di dispositivi medici, suddivisa in 209 lotti, aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
Secondo l’accusa, il convenuto, pur privo di legittimazione formale, aveva di fatto governato la procedura, predisponendo lotti su misura e rivelando informazioni riservate per favorire un operatore economico. I fatti erano già stati accertati in sede penale con sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile, che aveva applicato la pena e le pene accessorie. Il requirente quantificava il danno in 84.100 euro, invocando il raddoppio tangentizio sulla somma di 42.050 euro restituita a titolo di profitto, e valorizzando la gravità delle condotte, il ruolo apicale e l’ampia diffusione mediatica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto le condizioni di proponibilità. Il giudicato penale afferma la sussistenza dei delitti contro la pubblica amministrazione, riconducibili al catalogo dei reati presupposto. Quanto alla turbata libertà degli incanti, la Corte ne coglie la connessione materiale con l’episodio corruttivo, che rende superfluo prendere posizione sul dibattito esegetico relativo all’ambito applicativo dell’art. 51, comma 7, cod. giust. cont.
Sul secondo profilo, la sentenza patteggiata, avendo applicato le pene accessorie, ricade nella regola dell’equiparazione alla condanna posta dall’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. Le eccezioni di salvezza non operano nella specie: la prima attiene all’efficacia probatoria extra-penale, la seconda riguarda le sole equiparazioni di fonte extrapenale, che nella materia in esame non si rinvengono. Ne deriva l’irrilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale sul novellato art. 445 cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte rivaluta autonomamente il compendio probatorio, senza attribuire alla sentenza patteggiata forza probatoria privilegiata. Intercettazioni, captazioni ambientali e dichiarazioni del convenuto confermano il ruolo di effettivo dominus della gara e l’elemento soggettivo del dolo, escluso ogni ridimensionamento legato al preteso stress lavorativo. La prova del clamor fori è desunta dalla diffusione su più testate e dalla relazione della Commissione d’inchiesta regionale, con ricadute negative in un settore sensibile come la sanità pubblica.
Sul quantum, il raddoppio ex art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 si applica ai soli capi 2 e 16, per i quali è coperto il presupposto, e conduce a 35.000 euro. Le ulteriori somme restituite si riferiscono a imputazioni non trasfuse nel patteggiamento e non possono essere scomputate. Per le condotte prive di profitto la Corte liquida equitativamente, ex art. 1226 cod. civ., ulteriori 15.000 euro, tenuto conto del ruolo apicale e della reiterazione, con condanna al residuo di 32.500 euro e rifusione delle spese di giustizia.
Nota della Redazione
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