RIA regionale e blocco del 1993: la declaratoria di incostituzionalità non basta (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 19 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 non produce effetti automatici sui trattamenti pensionistici degli ex dipendenti della Regione Siciliana. Nell’ordinamento regionale l’istituto della retribuzione individuale di anzianità è disciplinato da norme proprie, frutto della competenza esclusiva in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, sicché la relativa progressione economica risulta stabilizzata al 1° luglio 1990 e non è invocabile la proroga statale fino al 31 dicembre 1992. Inoltre, qualsiasi emolumento retributivo può transitare nella base pensionabile solo se già riconosciuto e percepito dal dipendente, o accertato in via definitiva dal giudice del rapporto di lavoro: la riliquidazione pensionistica non può essere domandata in via diretta e surrettizia, facendo leva sull’imprescrittibilità del diritto alla pensione.
Il Fatto
Alcuni dipendenti della Regione Siciliana, collocati in quiescenza dopo aver prestato servizio negli anni 1991-1993, hanno adito la Corte dei conti per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico. Domandavano l’inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni a titolo di RIA riferite a quel triennio, sulla base degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000. A sostegno richiamavano la sentenza del Consiglio di Stato n. 7445 del 2024, che aveva esteso il beneficio ai dipendenti statali, e l’asserito parallelismo tra disciplina statale e disciplina regionale. Diffidate la Regione e il Fondo Pensioni Sicilia, e rimasti senza riscontro, i ricorrenti hanno chiesto la condanna delle amministrazioni alla liquidazione delle differenze pensionistiche degli ultimi cinque anni.
Le amministrazioni resistenti hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte, la violazione dell’art. 152, comma 1, lett. d) ed e), c.g.c. per genericità del ricorso collettivo e l’intervenuta prescrizione quinquennale. Nel merito hanno sostenuto l’autonomia della disciplina regionale della RIA e l’inapplicabilità della pronuncia della Consulta ai dipendenti regionali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il petitum sostanziale attiene esclusivamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica, senza conseguenze su un rapporto di lavoro già cessato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17927/2013; Cass. Sez. Un. n. 3195/2007; Cass. Sez. Un. n. 12337/2010), il giudice ha ribadito che la domanda proposta dal dipendente già in quiescenza, diretta alla quantificazione del trattamento pensionistico, appartiene alla giurisdizione contabile.
È stata parimenti respinta l’inammissibilità per violazione dell’art. 152 c.g.c. Gli elementi di fatto e di diritto risultano sufficientemente specificati e il ricorso collettivo è ammissibile, trattandosi di posizioni contraddistinte dalla identità della normativa applicabile e dalla medesima lesione, senza conflitto di interessi.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato infondato. Il fulcro della pretesa era l’applicazione diretta al personale regionale della disciplina statale caducata dalla Consulta. La Corte ha ricostruito il sistema regionale: l’art. 5 legge reg. n. 11/1988 ha cristallizzato il meccanismo delle classi e degli scatti alla data di entrata in vigore, introducendo la RIA e fissando al 1° luglio 1990 il primo incremento; l’art. 5 legge reg. n. 19/1991, abrogando la tabella O, ha stabilizzato definitivamente quel congelamento. Il legislatore regionale ha quindi disciplinato l’istituto con norme proprie, senza rinvio alla normativa statale, in forza della competenza esclusiva ex art. 14, comma 1, lett. q), Statuto.
La Corte ha richiamato il proprio costante orientamento (sent. n. 2269/2012, sentt. nn. 3249/2012 e 2858/2013, sent. n. 1771/2013), che nega all’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 la natura di riforma economico-sociale e ne esclude l’applicabilità nell’ordinamento regionale. A questo profilo dirimente si aggiunge un secondo, autonomo: i ricorrenti non hanno provato di aver percepito gli aumenti RIA per il triennio 1991-1993, né che il relativo diritto sia stato accertato dal giudice competente. Qualsiasi emolumento retributivo, per transitare nella base pensionabile, deve essere previamente riconosciuto e percepito; diversamente verrebbe eluso il presupposto inderogabile del riconoscimento stipendiale (sent. n. 106/2025).
Il ricorso è stato quindi rigettato, con assorbimento delle altre questioni e compensazione integrale delle spese in ragione della novità della questione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.